Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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13 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG), RS 910.11
13.1 Situazione iniziale
Attualmente non è prevista alcuna tassa in relazione ai maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da determinati Paesi. Nel quadro della revisione degli articoli concernenti questo tipo di controlli nell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (RS 916.307.1) si propone di porre rimedio a tale situazione.
13.2 Sintesi delle principali modifiche
Si introduce una tassa per il trattamento di un maggiore controllo di alimenti per animali. Inoltre si precisa che i costi per le analisi effettuate nell’ambito di tali controlli corrispondono ai costi effettivi. L’importo è identico a quello applicato in relazione al controllo dei vegetali provenienti da Paesi terzi per un carico di lavoro simile.
13.3 Commento ai singoli articoli
Allegato 1
Al numero 8.6 è aggiunta una tassa di 50 franchi per lotto correlata ai maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni.
Al numero 8.7 si aggiunge che i costi per le analisi nel quadro dei maggiori controlli corrispondono ai costi effettivi.
13.4 Ripercussioni
13.4.1 Confederazione
Le integrazioni proposte all’allegato 1 numeri 8.6 e 8.7 non hanno alcuna ripercussione sulla Confederazione poiché sono tese a coprire i costi generati dai maggiori controlli degli alimenti per animali.
13.4.2 Cantoni
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sui Cantoni.
13.4.3 Economia
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull’economia.
13.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sul diritto internazionale.
13.6 Entrata in vigore
La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
13.7 Basi legali
La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 181 capoverso 4 LAgr e 46a della legge 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.