Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 253Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina gli aspetti tecnici di diversi ambiti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari ammessi, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la trasformazione che possono essere utilizzati nelle derrate alimentari nonché le misure per garantire l’adempimento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica nelle importazioni.
Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica sono riconosciute equivalenti a quelle corrispettive dell’UE conformemente all’allegato 9 dell’Accordo agricolo con l’UE. Nel quadro dell’adeguamento autonomo, l'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica viene adeguata alle nuove disposizioni del Regolamento UE relativo alla produzione biologica onde eliminare in tempi brevi le divergenze critiche rispetto alle disposizioni UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
a) Nell’allegato 3 parte A «Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti» e parte B numero 1 «So-
stanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente» vengono adeguate voci già esistenti.
b) Nell’allegato 3 parte C «Ingredienti non biologici di origine agricola» è autorizzato l’utilizzo di alghe
certificate secondo uno standard di sostenibilità riconosciuto.
c) L’allegato7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» è armonizzato con le rispettive di-
sposizioni vigenti nell’UE. I tre additivi tecnologici E412 farina di semi di guar, E561 vermiculite e E599 perlite nonché l’oligoelemento acetato di cobalto (II) tetraidrato non sono più presenti
nell’elenco a causa della mancata omologazione conformemente all’ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale.
d) L’allegato 12 è in parte rielaborato al fine di semplificare e uniformare le notifiche degli enti di certi-
ficazione in merito a irregolarità e infrazioni constatate.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 4b capoverso 1
Nell’articolo 4 capoverso 1 sono elencati solo i principi per l’utilizzo di materie prime e additivi per alimenti per animali. Le norme concernenti i singoli alimenti per animali e le sostanze sono elencate in maniera sistematica nell’allegato 7. Non vengono introdotti nuovi requisiti in riferimento all’utilizzo di materie prime e additivi per alimenti per animali. La struttura delle disposizioni esistenti è armonizzata a quella dell’UE (cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 allegato III).
Allegato 2
Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica dell'UE), consultato permanentemente dalle istituzioni dell’UE, in riferimento a concimi, ammendanti e sostanze nutritive sono omologate le seguenti sostanze: struvite recuperata e sali di fosfato precipitato nonché cloruro di potassio di origine naturale (cfr. Final Report on plant protection [VII] and fertilisers [V]).
Allegato 3 parte A Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti
L’additivo biossido di silicio (E551) è ammesso anche per l’impiego nel cacao in polvere per l’utilizzo in distributori automatici
Allegato 3 parte B numero 1 Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la tra-
sformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente