Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 11 pagine
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Risultati della consultazione: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita)
Sei Cantoni29, 2 partiti30 e 4 organizzazioni31 sono contrari a tale abrogazione.
Tre Cantoni32 si chiedono se la riforma della pena detentiva a vita sia il contesto ideale per abrogare questo strumento in maniera generalizzata.
3.5 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo tedesco
Undici Cantoni33, 1 partito34 e 2 organizzazioni35 sono d’accordo con la rettifica terminologica della versione tedesca del CP che prevede di sostituire il termine «lebenslänglich» con «lebenslang».
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita (art. 64 cpv. 3 primo periodo, art. 64c cpv. 6 secondo periodo e art. 86 cpv. 5 AP-CP)
AG, AR, BS, GE, GL, LU, TG, TI, UR, ZG, UDC, PLR, Alleanza del Centro, StMVG-VS sono d’accordo di portare a 17 anni il termine per il primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita. BS e GE sono dell’idea che posticipare l’esame permetta di distinguere meglio la pena detentiva a vita dalla pena detentiva di 20 anni. Secondo l’Alleanza del Centro, ciò permette di garantire che la pena detentiva a vita continui a essere pronunciata, che la grazia continui ad avere un’importanza minore e che nel contempo resti possibile il reinserimento sociale.
BL, GR, NE, NW, JU, SH, SO, SZ, UR, VS, ZH, CDDGP, OSK, CMP, Verdi, PS, GDS, FSA, humanrights.ch e UNIGE rifiutano del tutto o in parte la proposta di posticipare di due anni il primo esame della liberazione dalla pena detentiva a vita, perché ritengono che nella pratica abbia un’importanza secondaria o che tale posticipazione non abbia un effetto significativo o positivo né sulla garanzia della sicurezza pubblica né sulle prospettive della persona interessata di reinserirsi socialmente. Secondo i Verdi una posticipazione rischia di compromettere l’autentico obiettivo delle pene detentive a vita così come di ridurre la sicurezza della popolazione.
Diversi partecipanti chiedono di posticipare maggiormente il termine: alcuni (GL, LU, NW, TG, UR, VS, CDDGP, OSK, CMP) – in parte anche contrari alla proposta – non capiscono perché il termine sia stato fissato a 17 anni o credono che sia stato scelto arbitrariamente. Taluni partecipanti (AR, GL, TG, UR, ZG, CDDGP, OSK) lo spiegano con l’aumento della speranza di vita. GR, LU, TG, CMP sostengono che posticipare il termine a 20 anni permetterebbe di far coincidere la fine della pena detentiva di 20 anni e il primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita. PLR – e di fatto anche UDC – auspicano che il termine sia fissato a 20 anni per ragioni di prevenzione generale.
StMVG-VS propone di non applicare l’articolo 86 capoverso 3 CP alla pena detentiva a vita, ma di prevedere un nuovo esame della liberazione condizionale soltanto se la persona con-
29 AG, AR, BE, NE, SO, SZ.
30 Verdi, PS.
31 GDS, FSA, UNIGE, humanrights.ch.
32 JU, SH, TI.
33 AR, BE, GL GR, NW, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH.
34 PS.
35 CDDGP, OSK.