Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 11 pagine

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Risultati della consultazione: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita)

dannata lo richiede o se le condizioni sono cambiate notevolmente dall’ultimo rifiuto. Auspica che sia inoltre previsto un esame automatico ogni 3 o 5 anni.

AR, GR, GL, JU, NW, SO UR, VS, CDDGP, OSK, GDS credono che fissare un nuovo termine causerebbe costi aggiuntivi per i Cantoni. Anche LU è della stessa opinione, tuttavia sostiene che questi costi potrebbero essere risparmiati perché in caso di rifiuto della liberazione condizionale non sarebbe necessario effettuare un nuovo esame annuale già dopo 15 anni.

4.2 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento (art. 64 cpv. 3bis AP-CP)

AG, AR, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH, Alleanza del Centro, PLR, PS, UDC, Verdi, FSA, humanrights.ch, StMVG-VS, CDDGP, OSK, CMP,

UNIGE sono d’accordo di introdurre una norma che permetta di definire un automatismo per passare da una pena detentiva a vita a un internamento.

BE, invece, è contrario alla modifica proposta in quanto penalizzerebbe gli autori di reati condannati a una pena detentiva a vita senza internamento la cui privazione della libertà supera i 26 anni. Anche TI è contrario alla modifica proposta, sostiene infatti che il passaggio automatico da un regime di esecuzione all’altro non è accettabile.

GE, GR, NE, UR, VS, CDDGP, OSK ritengono che il termine di 26 anni sia arbitrario. FSA e humanrights.ch propongono di fissare il passaggio all’internamento dopo 23 anziché 26 anni, mentre i Verdi e GDS sostengono che il passaggio da una pena detentiva a vita a un internamento deve avvenire molto prima di quanto previsto nell’avamprogetto, ovvero dopo 15 anni. BL, GR, LU, NW, PLR, CMP suggeriscono di arrotondare a 25 anni.

AR, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH, CPS, PLR, CCDGP, OSK, CMP chiedono al legislatore di precisare cosa intende concretamente perché non ritengono chiaro il testo dell’avamprogetto. Secondo ZH la formulazione della disposizione potrebbe suggerire che la liberazione non è più disciplinata dall’articolo 64 capoverso 3 CP ed esaminata da un giudice, ma dall’articolo 64b CP ed esaminata, nella maggior parte dei Cantoni, dall’autorità d’esecuzione. Rileva inoltre la necessità di verificare almeno ogni due anni se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario (cfr. art. 64b cpv. 1 lett. b CP). Nello stesso senso vanno i pareri di VD e ZG, i quali si chiedono se sia il caso di modificare l’articolo 64 capoverso 2 CP in modo che dopo 26 anni la pena detentiva a vita termini e inizi l’esecuzione dell’internamento, o se la persona condannata rimanga formalmente nell’esecuzione della pena. Alcuni dei partecipanti summenzionati chiedono precisazioni sull’articolo 64 capoverso 3bisAP-CP, al fine di garantire che venga adeguato soltanto il regime e non il titolo di detenzione.

Secondo StMVG-VS, se una persona è condannata a una pena detentiva a vita e all’internamento, effettuare una volta all’anno – dopo l’esecuzione della pena detentiva a vita – l’esame della liberazione condizionale dall’internamento (art. 64b cpv. 1 lett. a CP) pone dei problemi: nella prassi il regolare rifiuto della liberazione condizionale ha un impatto negativo sulla psiche della persona condannata.

I Verdi sono d’accordo di prevedere negli istituti di esecuzione delle pene e delle misure sezioni specifiche per le persone internate. Diversi partecipanti (GL, GR, JU, NW, SO, UR, VD, ZH, CDDGP, OSK) fanno notare che la legge non prevede alloggi separati per le persone internate e che non è stato chiarito se vi è un corrispondente diritto costituzionale. Secondo GDS sarebbe opportuno che il legislatore federale disciplini la questione degli alloggi separati. 6/11