Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 11 pagine
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Risultati della consultazione: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita)
Se in futuro sarà messa in atto una tale separazione, VD è del parere che sarà necessario concedere anche alle persone condannate a una pena detentiva a vita (senza internamento) una certa libertà per organizzare la loro quotidianità dopo anni di reclusione. AG, GL, GR, NW, OW non capiscono come mai la possibilità di passare da una pena detentiva a vita a un regime d’esecuzione con determinate libertà nell’organizzazione della quotidianità sia data soltanto alle persone condannate a una pena detentiva a vita insieme all’internamento; tali Cantoni sostengono che questa possibilità dovrebbe essere prevista anche per le persone condannate soltanto a una pena detentiva a vita (senza l’ordine di internamento). AG, NW, SO, UR, VS, ZH, CDDGP, OSK e Alleanza del Centro rilevano al riguardo una possibile disparità di trattamento tra le diverse categorie di detenuti.
OW propone di escludere la possibilità di ordinare contemporaneamente la pena detentiva a vita e l’internamento e di prevedere piuttosto che, in caso di pena detentiva a vita, dopo 26 anni si applica il regime d’esecuzione dell’internamento.
Il PS è dell’avviso che per motivi di certezza del diritto sia necessario disciplinare il concorso di una pena detentiva a vita con l’internamento. Tuttavia sostiene che sostanzialmente l’etichetta ingannevole non può in linea di massima essere soppressa, perché secondo la normativa proposta dopo 17 anni è possibile trasformare la pena detentiva senza condizionale in una pena con condizionale. La facoltà di diritto dell’UNIGE è dell’avviso che non vi sia una grossa differenza tra la pena detentiva a vita e l’internamento e che in fin dei conti il cambio di regime costituisca unicamente un cambio d’etichetta.
4.3 Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria (art. 86 cpv. 4 AP-CP)
BS, TG, ZG, ZH, Alleanza del Centro, PLR, UDC, StMVG-VS sono d’accordo di abrogare in maniera generalizzata la normativa concernente la liberazione condizionale straordinaria. Alleanza del Centro, StMVG-VS e TG ritengono che applicando altre disposizioni, in particolare l’articolo 92 CP, si possa tenere conto in modo appropriato dei rari casi che possono portare a una liberazione condizionale straordinaria. SO e CDDGP sono dell’idea che l’abrogazione crei certezza del diritto in merito alla pianificazione dell’esecuzione.
Secondo GR, JU, LU, NW, SH, SO, VS, UR, CDDGP, OSK, CMP non è indispensabile abrogare la liberazione condizionale straordinaria, perché nella prassi quest’ultima ha un’importanza marginale.
AG, AR, BE, JU, NE, SH, SZ, TI, PS, Verdi, GDS, FSA, humanrights.ch, UNIGE rifiutano l’abrogazione della liberazione condizionale straordinaria. Diversi partecipanti ritengono che seppure la liberazione condizionale straordinaria sia applicata raramente è comunque giustificata.
Secondo AR, JU, SH e TI, l’abrogazione della liberazione condizionale straordinaria risulta essere fuori contesto rispetto all’oggetto della riforma in esame. JU propone pure di prolungare il termine della pena detentiva a vita al posto di abrogarla in maniera generalizzata.
4.4 Altre proposte
4.4.1 Coinvolgimento dei Cantoni
AR, JU, NW, UR, VS, CDDGP e OSK fanno notare che i Cantoni non sono stati coinvolti nell’elaborazione delle disposizioni, sebbene la relativa attuazione rientri nelle loro competenze.