Progetto
Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 5 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Legge federale sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
7Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art. 23 cpv. 1, secondo periodo
1... Utilizza i dati rilevati presso gli assicuratori e i fornitori di prestazioni e rileva i dati necessari a tal fine anche presso la popolazione.
Art. 55a cpv. 4
4I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti, su richiesta, i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati trasmessi secondo l’articolo 22.
Art. 59a
Abrogato
Art. 84a cpv. 1, frase introduttiva e lett. f
1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal3 o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA4:
f. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 22 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura o per l’esame delle tariffe;
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.