Progetto

Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Legge federale sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

7Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 23 cpv. 1, secondo periodo

1... Utilizza i dati rilevati presso gli assicuratori e i fornitori di prestazioni e rileva i dati necessari a tal fine anche presso la popolazione.

Art. 55a cpv. 4

4I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti, su richiesta, i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati trasmessi secondo l’articolo 22.

Art. 59a

Abrogato

Art. 84a cpv. 1, frase introduttiva e lett. f

1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal3 o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA4:

f. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 22 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura o per l’esame delle tariffe;

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 RS 832.12

4 RS 830.1