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Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 5 pagine

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Legge federale sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 56 cpv. 1bis

1bisI fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente agli assicuratori i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. I dati possono essere rilevati dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’UST li mette a disposizione degli assicuratori, dei fornitori di prestazioni e delle loro rispettive federazioni per l’esecuzione della presente legge. I dati rilevati dall’UST non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Legge federale del 19 giugno 19928 sull’assicurazione militare

Sostituzione di espressioni

1Nell’articolo 1a capoverso 1 lettera i «in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di ricovero oppure in un centro d’accertamento» è sostituito con «in un ospedale, in uno stabilimento di cura o di ricovero oppure in un centro d’accertamento».

2Nell’articolo 17 capoverso 1 «lo stabilimento ospedaliero» è sostituito con «l’ospedale».

3Nell’articolo 26 capoverso 3bis«fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LA-Mal» è sostituito con «fornitori di prestazioni».

Art. 26 cpv. 1bis

1bisI fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente all’assicurazione militare i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. I dati possono essere rilevati dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’UST li mette a disposizione dell’assicurazione militare nonché dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni per l’esecuzione della presente legge. I dati rilevati dall’UST non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva

1Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all’indice dei salari nominali determinato dall’UST:

8 RS 833.1