Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/105: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora) · 10 pagine

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1 Contesto e oggetto della consultazione

Il 15 maggio 2024 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), che si è conclusa il 5 settembre 2024.

I salari inferiori a 2500 franchi all’anno (2300 al momento della consultazione) non sono soggetti all’obbligo contributivo nell’AVS. L’esenzione dei salari di poco conto può avere come conseguenza che i salariati impiegati ripetutamente per brevi periodi non siano affiliati alle assicurazioni sociali per la maggior parte dei loro redditi da lavoro. Il Consiglio federale può pertanto prevedere un obbligo assicurativo a partire dal primo franco guadagnato per determinate attività in cui i rapporti di lavoro di breve durata sono particolarmente frequenti (art. 14 cpv. 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]). Queste attività, elencate all’articolo 34d capoverso 2 lettera b OAVS, sono segnatamente le attività esercitate per datori di lavoro nei settori della cultura e dei media. A questo elenco vanno aggiunte quattro nuove categorie di datori di lavoro: i cori, gli studi grafici, i musei e i media digitali e stampati.

I lavoratori indipendenti devono versare contributi d’acconto stabiliti sulla base del reddito presumibile annunciato alla cassa di compensazione. Successivamente, la cassa di compensazione fissa definitivamente i contributi personali dovuti sulla base della comunicazione delle autorità fiscali. Il versamento di acconti troppo bassi comporta l’addebito di interessi di mora (nel caso di una differenza di almeno il 25 % tra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti), che iniziano a decorrere già un anno dopo l’anno di contribuzione. In caso di utili di liquidazione realizzati dopo la cessazione dell’attività lucrativa vi è un maggior rischio che l’importo dei contributi d’acconto pagati sia troppo basso. Da un lato, infatti, fintantoché le autorità fiscali non hanno stabilito l’importo dell’utile di liquidazione con la tassazione definitiva, la persona assicurata che versa acconti sulla base di una stima del medesimo non ha alcun incentivo a rivederne l’importo. Di conseguenza, è possibile che gli interessi di mora debbano essere applicati a una significativa differenza tra l’importo definitivo e gli acconti già versati. Dall’altro, la fine della relazione tra la persona assicurata e l’AVS al momento della cessazione dell’attività comporta il rischio non indifferente che la persona assicurata dimentichi di comunicare la realizzazione dell’utile di liquidazione alla cassa di compensazione AVS (parallelamente alla sua dichiarazione alle autorità fiscali) e che quindi non venga versato alcun contributo d’acconto. Questa situazione può anche causare una richiesta di pagamento di interessi di mora elevati, poiché questi decorrono sulla totalità dei contributi dovuti. Data la particolarità dei casi in cui vengono realizzati utili di liquidazione dopo la cessazione dell’attività lucrativa, in futuro il decorso degli interessi di mora inizierà soltanto a partire dalla fatturazione del saldo dei contributi, se questi non saranno stati versati alla competente cassa di compensazione entro 30 giorni. Potranno beneficiare di questo meccanismo soltanto le persone assicurate che avranno comunicato l’importo dell’utile di liquidazione alla cassa di compensazione entro la fine dell’anno che segue quello della realizzazione dell’utile di liquidazione.

2 Sintesi della procedura di consultazione

I Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati sono stati invitati a esprimere il proprio parere in merito all’avamprogetto di modifica dell’ordinanza e al rapporto esplicativo. L’invito è stato rivolto a 62 destinatari. Al Dipartimento federale dell’interno (DFI) sono pervenuti i pareri di 43 partecipanti invitati o spontanei riguardo alle disposizioni dell’avamprogetto.