Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
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dell’indennità per l’altro genitore dovrebbe avere effetti positivi, dato che già oggi, in tali circostanze, è frequente che l’altro genitore sia assente dal posto di lavoro, per un congedo o per un impedimento al lavoro senza sua colpa, poiché deve occuparsi del figlio durante la degenza ospedaliera prolungata della madre dopo il parto. Questo prolungamento dovrebbe dunque sgravare il datore di lavoro, che non dovrebbe più assumere da solo tutte le spese. Inoltre, il numero di casi dovrebbe essere esiguo.
Grazie alle nuove condizioni di diritto, un maggior numero di famiglie dovrebbe avere diritto al congedo di assistenza. Il valore oggettivo di quattro giorni dovrebbe inoltre aiutare le famiglie in questione e i loro datori di lavoro a determinare se le condizioni di diritto alla prestazione siano adempiute, il che si traduce in una maggiore certezza del diritto e un versamento più rapido delle indennità giornaliere. Le ripercussioni di queste modifiche sull’economia saranno pertanto marginali. Inoltre, la concessione di un congedo di assistenza anche in caso di degenza ospedaliera del figlio sgraverà le imprese, dato che i genitori di un figlio ricoverato sono spesso costretti ad assentarsi dal lavoro. Con la modifica proposta, per queste assenze sarebbe concesso un congedo finanziato tramite l’ordinamento delle IPG in misura corrispondente all’80 per cento del salario.
5.4 Ripercussioni sulla parità dei sessi e sulla società
Le indennità di maternità, per l’altro genitore, di assistenza e di adozione si basano sugli stessi principi e regole dell’attuale indennità di base per le persone prestanti servizio, vale a dire che l’indennità corrisponde all’80 per cento del reddito conseguito immediatamente prima del verificarsi del rischio assicurato. L’importo massimo dell’indennità di base è attualmente di 220 franchi al giorno. Non vi è dunque alcuna disparità di trattamento a questo livello.
A determinate condizioni, alle persone prestanti servizio – prevalentemente uomini – vengono versate prestazioni accessorie (assegni per i figli, assegni per spese di custodia o assegni per l’azienda). La somma dell’indennità di base e degli assegni per i figli può ammontare al massimo a 275 franchi al giorno. Queste prestazioni non sono concesse ai beneficiari di congedi finanziati tramite l’ordinamento delle IPG.
Le modifiche delle condizioni di diritto mirano a garantire la parità di trattamento tra tutte le categorie di beneficiari, uomini e donne, e a eliminare qualsiasi disparità di trattamento per quanto concerne i congedi finanziati tramite l’ordinamento delle IPG.
Il prolungamento del congedo di maternità e del congedo per l’altro genitore migliorerà la situazione dei genitori nei casi in cui la madre deve restare in ospedale per un periodo più lungo in seguito al parto. L’altro genitore potrà così occuparsi del figlio senza dover prendere giorni di congedo o un congedo non pagato, con il rischio di non conseguire alcun salario per un certo periodo. Questa modifica andrà anche a vantaggio dei datori di lavoro, che non dovranno più assumere da soli le spese dovute all’assenza dei loro dipendenti.
La concessione dell’indennità di assistenza in caso di ricovero del figlio garantirà inoltre ai genitori e ai loro datori di lavoro certezza giuridica e un indenizzo uniforme.