Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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il regolamento (CE) n. 987/200928. Questi regolamenti vertono anche sulle prestazioni familiari e di maternità comprese nel campo d’applicazione della LIPG (art. 28a LIPG). Conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, la Svizzera è tenuta a trattare i cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS come i propri cittadini (art. 4 del regolamento). Le indennità di assistenza e di maternità vanno dunque versate anche ai cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS che adempiono le relative condizioni di diritto, tenendo conto, se del caso, dei periodi di assicurazione maturati in uno Stato dell’UE o dell’AELS (art. 6 del regolamento [CE] n. 883/2004). Anche i cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS residenti in uno Stato membro hanno diritto a queste indennità (art. 7 del regolamento [CE] n. 883/2004). Le spiegazioni di cui sopra si applicano altresì agli assegni per l’azienda, che vanno a completare l’indennità di maternità o l’indennità di assistenza. Le disposizioni del presente progetto sono compatibili con le prescrizioni in materia di coordinamento.

Soltanto la Convenzione n. 183 del 15 giugno 200029 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternità potrebbe contemplare norme vincolanti per la Svizzera nell’ambito del presente progetto, nello specifico della sua parte concernente il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre. Questa convenzione non prevede però nulla su questo punto concreto. Non vi sono altre convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera che prevedano norme rilevanti per le altre modifiche proposte nel presente progetto. Tuttavia, l’armonizzazione delle varie regolamentazioni in materia di perdita di guadagno contribuisce a migliorare la parità di trattamento tra uomini e donne, il che è in particolare in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione del 18 dicembre 197930 delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Il presente progetto è pertanto compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

La legge è emanata sotto forma di legge federale ordinaria secondo l’articolo 164 Cost.

6.4 Delega di competenze legislative

Il progetto conferisce al Consiglio federale le seguenti competenze:

- disciplinare il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato o della madre;

- stabilire l’importo massimo dell’assegno per spese di custodia;

28Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella

RS (RS 0.831.109.268.1).

29 RS 0.822.728.3

30 RS 0.108