Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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massimo la durata del congedo di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre in seguito al parto, analogamente a quanto già previsto per la degenza ospedaliera prolungata del neonato. L’articolo 60b capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200122 sul personale federale (OPers) prevede un congedo di 20 giorni lavorativi, ma nessun motivo di estinzione del diritto. Occorrerà dunque modificare di conseguenza questa ordinanza. Tale modifica avrà ripercussioni finanziarie modeste, dato che il salario, garantito al 100 per cento, è parzialmente preso a carico tramite le IPG. Il prolungamento del versamento dell’indennità per l’altro genitore implica inoltre che il datore di lavoro non dovrà più assumere da solo le spese della relativa assenza.

5.2.3 Indennità di assistenza

L’ampliamento del diritto all’indennità di assistenza avrà conseguenze finanziarie limitate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Se in qualità di datori di lavoro continuano a versare il 100 per cento del salario durante il congedo di assistenza e adottano la regolamentazione prevista nel presente progetto, questi enti sosterranno la differenza rispetto alle IPG, il cui ordinamento indennizza l’80 per cento del salario, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno. Le modifiche della regolamentazione concernente il congedo di assistenza non avranno ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione. Lo stesso vale per i Cantoni, che dispongono già di un sistema amministrativo ben collaudato.

A seconda del diritto del lavoro applicabile, alcuni dipendenti delle amministrazioni cantonali o di altre istituzioni potrebbero beneficiare della nuova regolamentazione. Si può inoltre presupporre che l’ampliamento del diritto all’indennità di assistenza nella LIPG genererà risparmi dovuti al venir meno di prestazioni sociali o di sostegno. Considerato l’esiguo numero di casi, la differenza sarebbe tuttavia trascurabile.

5.3 Ripercussioni sull’economia

L’estensione del diritto all’assegno per l’azienda e all’assegno per spese di custodia alle madri, ai padri o alle mogli delle madri, ai genitori assistenti e ai genitori adottivi che esercitano un’attività lucrativa indipendente, come pure il prolungamento dell’indennità di maternità e dell’indennità per l’altro genitore in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre potranno essere finanziati con le risorse attualmente disponibili dell’ordinamento delle IPG. Queste modifiche non comporteranno dunque alcun aumento degli oneri sociali per le imprese e potrebbero persino avere un effetto positivo sull’economia, in particolare per i lavoratori indipendenti, le cui spese fisse sarebbero prese in considerazione in modo più adeguato.

Se è vero che il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità implica un’assenza più lunga delle donne dal posto di lavoro, e quindi spese supplementari, va però rilevato che queste ultime saranno compensate grazie al fatto che il prolungamento del congedo è indennizzato all’80 per cento. Anche il prolungamento

22 RS 172.220.111.3