Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le proposte modifiche della LIPG concernenti un’assicurazione per la maternità si fondano sull’articolo 116 capoversi 3 e 4 Cost.23 Questa disposizione non definisce né il tipo né la portata delle prestazioni assicurative concesse in caso di maternità, lasciando quindi al legislatore un ampio margine di manovra. Il mandato costituzionale copre pertanto una vasta gamma di prestazioni, tra cui quelle concesse in caso di nascita di un figlio, adozione e assistenza. Le proposte modifiche del CO si fondano sull’articolo 122 Cost.

La LIPG è subordinata alla LPGA24, entrata in vigore il 1° gennaio 2003. Tutte le modifiche previste nell’ambito del presente progetto sono compatibili con la LPGA.

Il presente progetto è altresì conforme alla Costituzione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’Unione europea (UE) ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 199925 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone). Il diritto dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente l’impostazione specifica dei loro sistemi, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196026 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) riveduta, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.

Gli assegni per l’azienda vanno a completare l’indennità di maternità, l’indennità per l’altro genitore, l’indennità di assistenza e l’indennità di adozione. Le prestazioni concesse in caso di maternità e l’indennità concessa ai genitori di un figlio con gravi problemi di salute possono, a seconda delle loro modalità, essere qualificate nel contesto internazionale quali prestazioni familiari o di maternità. L’impostazione di queste prestazioni deve però tenere conto degli impegni internazionali della Svizzera in questo ambito. In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200427 e

23RS 101

24RS 830.1

25 RS 0.142.112.681

26 RS 0.632.31

27Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre

2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009,

pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella

RS (RS 0.831.109.268.11).