Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/109: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2024 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2024 Rapporto esplicativo
OPSR
3 Rapporto con il diritto internazionale
A livello internazionale, occorre menzionare le pertinenti technical guidelines4 della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05), le quali hanno lo scopo di sostenere gli Stati nei loro sforzi volti per quanto possibile a garantire, all'interno del loro territorio, una gestione dei rifiuti che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Basilea che sia rispettosa dell'ambiente. La Convenzione impone alle Parti di prendere i provvedimenti atti ad assicurare la messa in opera di impianti idonei all’eliminazione dei rifiuti (art. 4 cpv. 2 lett. b). La proposta di modifica dell'ordinanza è quindi compatibile con i requisiti di base relativi all'ubicazione di una discarica formulati nelle guidelines.
Inoltre, la proposta di modifica dell'ordinanza è compatibile con il diritto dell'Unione europea (UE). La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti elenca i requisiti generali per l'ubicazione delle discariche. Secondo il diritto dell'UE, per ogni decisione circa l'ubicazione delle discariche occorre tener conto di requisiti relativi a fattori quali la presenza di acque sotterranee, le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona e il pericolo di inondazioni, cedimenti del terreno o frane. Un'autorizzazione è concessa soltanto se, alla luce delle caratteristiche dell'ubicazione, considerate tenendo conto di tali requisiti, o di adeguate misure correttive, si può partire dal presupposto che una discarica non andrà a costituire un grave pericolo per l'ambiente. La suddetta direttiva UE non è vincolante per la Svizzera e non ne derivano pertanto obblighi diretti per il Paese.
4 Technical guidelines on the environmentally sound disposal of hazardous wastes and other wastes in specially engineered landfill (D5). UNEP/CHW.15/6/Add.5/Rev.1.