Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/17: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2025–2028 (messaggio sulla cultura) · 107 pagine

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europea per individuare eventuali possibilità di partecipare ai programmi culturali pertinenti.

6 Commenti alle modifiche di legge

6.1 Legge sulle lingue (progetto 1)

Art. 22a

Promuovere le lingue minoritarie italiano e romancio a livello nazione spetta alla Confederazione, che intende ora sancire per legge la loro salvaguardia e promozione al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino. Data la mobilità della popolazione, la promozione non va infatti limitata a tali regioni (cfr. n. 5.5.2).

Il nuovo articolo nella legge sulle lingue integra le competenze federali in materia di promozione, allo scopo di consentire ai bambini e a i giovani di accedere a offerte formative in italiano e in romancio anche nella diaspora, di sostenere le persone che hanno lasciato i Cantoni dei Grigioni e del Ticino e le loro famiglie nella pratica della loro lingua e di promuovere supporti per l’apprendimento e il perfezionamento della lingua.

La struttura dell’articolo corrisponde a quella di altre disposizioni di promozione nella legge sulle lingue: il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione può promuovere l’italiano e il romancio anche al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino, sottolineando così la responsabilità spettante alla Confederazione per entrambe queste lingue minoritarie. Il capoverso 2 esplicita gli ambiti di promozione, che presentano delle differenze a causa della diversa situazione delle due lingue. Le organizzazioni linguistiche sostenute dai Cantoni dei Grigioni e del Ticino che già oggi hanno l’incarico di attivarsi a favore della rispettiva comunità linguistica e cultura godranno quindi di un’ulteriore attenzione strategica al di fuori delle zone in cui queste due lingue sono tradizionalmente diffuse. Il nuovo articolo 22a rende necessario introdurre una rubrica all’articolo 22. Il capoverso 3 disciplina infine la quota percentuale massima dell’aiuto finanziario della Confederazione, che è pari al 75 per cento e corrisponde all’aliquota per gli aiuti finanziari ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino secondo l’articolo 22.

6.2 Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (progetto 2)

Art. 1 lett. f

La lettera f integra l’articolo sullo scopo citando esplicitamente la promozione di una cultura della costruzione di qualità (cfr. nello specifico il commento sull’articolo 17b). Si sottolinea così quanto sia necessaria la qualità in tutte le attività che trasformano lo spazio.

Capo 2a: Promozione di una cultura della costruzione di qualità

Art. 17b Cultura della costruzione

Questo articolo descrive i principi e i compiti della Confederazione nell’ambito della cultura della costruzione. Dato che amplia il concetto di «protezione del paesaggio» nell’ottica di una concezione più avanzata di protezione dell’ambiente, il tema della cultura della costruzione esige un capo a sé stante nella legge. Alla luce delle attuali sfide e delle carenze qualitative