Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/27: Modifica della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal): Partecipazione dei Cantoni alla procedura di approvazione dei premi, compensazione dei premi incassati in eccesso · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

discriminazione, la presa in considerazione dei periodi di assicurazione e la fornitura transfrontaliera di prestazioni.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Il progetto mira in primo luogo a rafforzare la partecipazione dei Cantoni alla procedura di approvazione dei premi, permettendo loro di ricevere tutte le informazioni e tutti i documenti di cui necessitano per pronunciarsi sui costi stimati e sulle proposte di premi degli assicuratori per il loro territorio. Il progetto modifica la procedura attuale prevedendo che i Cantoni espongano il loro parere in merito ai costi stimati soltanto all’autorità di vigilanza; dall’entrata in vigore della LVAMal infatti non si sono mai espressi presso gli assicuratori. Inoltre, accorda ai Cantoni il diritto di esporre all’autorità di vigilanza un parere sulle proposte di premi degli assicuratori. L’autorità di vigilanza coordina i flussi di informazioni tra i diversi attori (p. es. per le domande dei Cantoni riguardanti le valutazioni individuali degli assicuratori relative ai costi) e garantisce la parità di trattamento tra i Cantoni.

In secondo luogo, il progetto apporta una modifica al disciplinamento della compensazione dei premi incassati in eccesso, prevedendo che il rimborso venga concesso ai Cantoni se il premio dell’assicurato è interamente coperto dalla riduzione dei premi.

3.2 Attuazione

Per quanto concerne il rafforzamento del ruolo dei Cantoni nella procedura di approvazione dei premi, il nuovo disciplinamento potrà essere attuato senza che il Consiglio federale lo precisi nell’ordinanza. Ogni anno, in primavera, l’UFSP invia ai Cantoni una lettera dettagliata in cui spiega loro lo svolgimento della procedura, i documenti che riceveranno e le scadenze di ogni fase. La lettera sarà completata quando sarà entrata in vigore la modifica di legge. Il nuovo disciplinamento relativo alla compensazione dei premi incassati in eccesso richiederà una modifica dell’ordinanza per adeguare le modalità della restituzione.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 16 cpv. 6

Secondo il diritto vigente, i Cantoni possono esprimersi in merito ai costi stimati durante la procedura di approvazione dei premi. Il loro parere è molto importante in quanto dispongono delle migliori conoscenze per verificare le stime dei costi riguardanti il loro territorio. Questa disposizione viene ora precisata prevedendo che i Cantoni espongano il loro parere soltanto all’autorità di vigilanza, e viene completata con la possibilità per loro di determinarsi anche sulle tariffe dei premi proposte dagli assicuratori per il loro territorio. I Cantoni riceveranno quindi le prime proposte di premi che gli assicuratori sottopongono per approvazione all’UFSP. Per definire la propria politica sanitaria, essi desiderano essere informati sull’incremento del volume delle prestazioni e sull’aumento dei premi che ne consegue. Visto che finanziano in parte le riduzioni dei premi, devono anche poter verificare che le previsioni degli assicuratori siano conformi alle loro.

Art. 18

L’articolo 18 è suddiviso in tre capoversi.