Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/27: Modifica della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal): Partecipazione dei Cantoni alla procedura di approvazione dei premi, compensazione dei premi incassati in eccesso · 8 pagine

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precisano che il diritto europeo di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’UE, per esempio il regolamento (CE) n. 883/200417 e il regolamento (CE)

n. 987/200918, è applicabile in Svizzera rispetto agli Stati membri dell’UE o dell’AELS sulla base dell’articolo 95a LAMal. Come spiegato al punto 2 del presente rapporto, questo diritto non prevede un’armonizzazione dei regimi nazionali di sicurezza sociale. Le modifiche di legge proposte devono essere compatibili anche con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera19.

Il progetto disciplina la procedura di approvazione dei premi e il sistema di compensazione dei premi incassati in eccesso. Al momento, né l’ALC né la Convenzione AELS o la Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera prevedono norme sulle modalità di finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale. Inoltre il progetto non viola i principi di coordinamento derivanti da questi accordi, come la parità di trattamento, la determinazione della normativa applicabile, la presa in considerazione dei periodi di assicurazione e il mantenimento dei diritti acquisiti. Le modifiche di legge proposte sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., il progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto, in quanto concerne i diritti dei Cantoni nella procedura di approvazione dei premi, e pertanto deve essere emanato sotto forma di legge federale soggetta a referendum.

6.4 Freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.

6.5 Delega di competenze legislative

Il diritto vigente prevede già una delega a favore del Consiglio federale per emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione relative alla compensazione dei premi (art. 17 cpv. 4 LVAMal).

17Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II ALC e l’appendice 2 dell’allegato K AELS; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.1.

18Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II ALC e l’appendice 2 dell’allegato K AELS. Una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.11.

19 RS 0.831.109.367.2