Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/27: Modifica della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal): Partecipazione dei Cantoni alla procedura di approvazione dei premi, compensazione dei premi incassati in eccesso · 8 pagine

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5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’attuazione della modifica di legge comporta un maggior carico di lavoro per l’autorità di vigilanza, ma non ha conseguenze per la Confederazione a livello di personale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Con il presente progetto i Cantoni ottengono maggiori competenze nella procedura di approvazione dei premi. Essi beneficiano inoltre della compensazione dei premi incassati in eccesso al posto degli assicurati il cui premio è preso interamente a carico dall’ente pubblico.

Come spiegato al punto 5.1.1, il calcolo dei sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi tiene conto della compensazione dei premi incassati in eccesso. I rimborsi che i Cantoni percepiranno grazie al presente progetto non modificheranno l’importo che questi ultimi devono attribuire alla riduzione dei premi, nonostante abbiano la possibilità di destinare a questo scopo i rimborsi ricevuti. La presente modifica non incide nemmeno sulle prestazioni complementari. I beneficiari di prestazioni complementari ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)12 hanno il diritto di ricevere l’intero importo del premio medio previsto all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC o del premio effettivo se quest’ultimo è inferiore al premio medio. La compensazione dei premi incassati in eccesso non rientra nel calcolo del premio medio né in quello del premio effettivo ai sensi dell’articolo 16d dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)13.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Il progetto non ha ripercussioni economiche significative. La compensazione dei premi incassati in eccesso è uno strumento facoltativo e non è possibile determinare in anticipo il numero di assicuratori che vi ricorreranno, gli importi che saranno rimborsati né, di conseguenza, i rimborsi di cui beneficeranno i Cantoni.

5.4 Ripercussioni per l’assicurazione malattie

Il progetto non ha ripercussioni particolari per l’assicurazione malattie.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

In virtù dell’articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)14, la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche di legge proposte devono essere compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e, in particolare, con gli obblighi derivanti dall’Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), e dalla Convenzione del 4 gennaio 196016 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). L’allegato II ALC e l’appendice 2 dell’allegato K AELS

12RS 831.30

13 RS 831.301

14RS 101

15 RS 0.142.112.681

16 RS 0.632.31