Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/27: Modifica della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal): Partecipazione dei Cantoni alla procedura di approvazione dei premi, compensazione dei premi incassati in eccesso · 8 pagine
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Cpv. 1
Questo capoverso corrisponde in linea di massima alla disposizione vigente.
Cpv. 2
Secondo il diritto vigente, la compensazione dei premi incassati in eccesso è accordata in ogni caso all’assicurato. Questa situazione appare ingiusta per i Cantoni che finanziano le riduzioni dei premi e le prestazioni complementari. Nel caso di persone i cui premi sono totalmente coperti per un intero anno dall’ente pubblico, i Cantoni devono beneficiare al posto degli assicurati della compensazione dei premi incassati in eccesso. Al contrario, per le altre persone che beneficiano di una riduzione dei premi, vale a dire coloro che pagano da sé una parte dei loro premi perché ricevono soltanto una riduzione parziale oppure perché la riduzione totale non è stata accordata per tutto l’anno, si applica il principio dell’articolo 18 capoverso 1: l’importo della compensazione è versato interamente agli assicurati. Introdurre un calcolo proporzionale sarebbe complicato e potrebbe generare disparità di trattamento. In caso di rettifica retroattiva della riduzione dei premi, spetterà ai Cantoni restituire l’importo della compensazione agli aventi diritto. Se invece la rettifica penalizza gli assicurati, i Cantoni potranno rinunciare a chiedere loro il rimborso che hanno ricevuto ingiustamente.
La compensazione è accordata al Cantone in cui l’assicurato aveva il proprio domicilio il 1° gennaio dell’anno per cui i premi sono compensati, poiché è questo Cantone a ridurre i premi per tutta la durata dell’anno civile (art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie, ORPM11). Successive variazioni di Cantone non sono prese in considerazione.
Il rimborso corrisponde a un importo che non era necessario per coprire le spese dell’assicurazione sociale malattie. Di conseguenza, non è soggetto all’articolo 5 lettera f LVAMal. Sia gli assicurati (art. 18 cpv. 1 LVAMal) sia i Cantoni (art. 18 cpv. 2 LVAMal) possono quindi utilizzarlo per altri scopi, e i Cantoni non sono tenuti a destinarlo alla riduzione dei premi.
Cpv. 3
La compensazione è operata nell’anno successivo a quello in cui i premi sono stati incassati in eccesso. I Cantoni sanno chi ha beneficiato di una riduzione completa dei premi nell’anno in questione e comunicano per tempo i nomativi di queste persone agli assicuratori affinché questi ultimi versino ai Cantoni l’importo del rimborso.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione. La compensazione dei premi incassati in eccesso è presa in considerazione nel calcolo dei sussidi della Confederazione tramite la deduzione operata (art. 3 cpv. 4bis ORPM). La persona che beneficia del rimborso invece non è determinante.