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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 12 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali nel traffico

con Paesi terzi. O del DFI«%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 1 del regolamento delegato (UE) 2020/6925.

2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 3 del regolamento delegato (UE) 2020/6926.

5Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che inte-

gra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/54, GU L 10 del 17.1.2022, pag. 1.

6Vedi nota a piè di pagina relativa al n. 1.