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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 novembre 20141 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:
b. l’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia.
Art. 2 lett. e ed f
Nella presente ordinanza si intende per:
e. territorio d’importazione: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
f. Paesi terzi: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), l’Irlanda del Nord, l’Islanda e la Norvegia.
1 RS 916.443.14
2 RS 916.43.11
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