Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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Compendio L’oggetto del presente progetto Ë di recepire e trasporre la direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra autorit‡ di contrasto degli Stati membri
e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. L’obiettivo princi-
pale della direttiva Ë di legiferare sugli aspetti organizzativi e procedurali dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati associati a Schengen al fine di definire standard comuni, contribuendo cosÏ a un efficiente scambio di informazioni.
Situazione iniziale
Con l’Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.31) la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti i nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto si svolge secondo una procedura particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi responsabili dell’Unione europea (UE) e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.
Il 10 maggio 2023 l’UE ha adottato la direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. La direttiva Ë stata notificata alla Svizzera il 25 aprile 2023 come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note concernente il recepimento di tale direttiva, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.
Contenuto del progetto
La direttiva (UE) 2023/977 abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio che concretizzava il principio di disponibilit‡ delle informazioni a livello europeo e che la Svizzera ha trasposto nel suo diritto nazionale con l’entrata in vigore della legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2).
La direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri Ë stata elaborata allo scopo di modernizzare il quadro normativo esistente e di armonizzare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen. Precisa inoltre i diversi termini entro cui rispondere alle richieste di informazioni presentate da altri Stati Schengen. Ciascuno Stato Schengen dispone di un punto di contatto unico (´single point of contactª, SPOC) operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, che Ë dotato di un sistema di trattamento dei casi e puÚ accedere alle informazioni richieste. La direttiva menziona esplicitamente il principio di disponibilit‡. CiÚ significa che lo SPOC deve poter ottenere le informazioni disponibili sui reati contemplati dalla direttiva da parte delle autorit‡ di perseguimento penale (comprese quelle cantonali) incaricate della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini in virt˘ del diritto nazionale. Non occorre invece disporre di un accesso diretto. Sar‡ inoltre rafforzato il ruolo di Europol. In futuro, tutti gli scambi di informazioni di polizia all’interno dello spazio Schengen saranno infatti effettuati in via prioritaria tramite l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni SIENA (´Secure Information Exchange Network Applicationª), gestito per l’appunto da Europol. La questione della protezione dei dati è un elemento centrale della direttiva. Il testo rimanda direttamente alla direttiva (UE) 2016/680 che la Svizzera aveva recepito con la legge sulla protezione dei dati in ambito