Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessit‡ di agire e obiettivi

Con l’Accordo di associazione alla normativa di Schengen1 (AAS) la Svizzera si Ë impegnata a recepire di principio tutti i nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto si svolge secondo una procedura particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi responsabili dell’Unione europea (UE) e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il 10 maggio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato una direttiva volta a disciplinare lo scambio di informazioni tra autorit‡ di perseguimento penale all’interno dello spazio Schengen. Si tratta della direttiva (UE) 2023/9772 relativa allo scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

L’agevolazione della mobilità delle persone all’interno dello spazio Schengen rappresenta una sfida per le autorit‡ di perseguimento penale chiamate a far fronte a una criminalit‡ che agisce oltre i confini nazionali. La maggior parte delle reti criminali che operano attualmente in Svizzera sono infatti attive anche in diversi altri Stati Schengen. La criminalit‡ moderna Ë dunque un problema internazionale.

Alla luce dell’evoluzione della criminalità e della mobilità delle persone è indispensabile una cooperazione transfrontaliera tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri e associati a Schengen (di seguito ´Stati Schengenª). Le autorit‡ di perseguimento penale di uno Stato Schengen devono beneficiare di un accesso alle informazioni equivalente a quello di cui dispongono le autorit‡ omologhe di un altro Stato Schengen. Lo scambio di informazioni tra autorit‡ di contrasto Ë pertanto un elemento essenziale per garantire la sicurezza all’interno dello spazio Schengen.

La Commissione europea constata tuttavia che le norme volte a disciplinare lo scambio di informazioni tra servizi repressivi hanno attualmente un carattere frammentario, in particolare se si tiene conto del contesto dei singoli Stati. Questa frammentazione compromette l’efficacia e l’efficienza dello scambio di informazioni e crea falle di cui i criminali potrebbero approfittare agendo in diversi Stati dello spazio Schengen. L’obiettivo principale della direttiva Ë dunque di legiferare sugli aspetti organizzativi e procedurali dello scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati Schengen al fine di definire standard comuni.

La direttiva si inserisce nel progetto di codice di cooperazione di polizia dell’UE. Quest’ultimo comprende ugualmente la raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio sulla cooperazione operativa nell’attività di contrasto3, che rispecchia l’esigenza di ar-

1 RS 0.362.31

2 Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1

3 Raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio del 9 giugno 2022 sulla cooperazione operativa nell’attività di contrasto, GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53.