Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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monizzare le prassi in materia di cooperazione transfrontaliera di polizia. Questa componente maggiormente operativa Ë stata notificata alla Svizzera il 17 giugno 2022 e recepita il 2 agosto 2022.

La direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri risponde a tre esigenze individuate dalla Commissione europea.

La prima esigenza evidenziata Ë quella di stabilire norme comuni chiare e solide in materia di scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto. La Commissione europea fa riferimento alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, denominata anche ´iniziativa svedeseª4. Quest’ultima stabilisce i principi che devono essere applicati nell’ambito dello scambio di informazioni, i termini per la risposta e il formulario da utilizzare per presentare una richiesta a un altro Stato Schengen. Nella pratica, l’iniziativa svedese Ë relativamente poco attuata, a causa di una mancanza di chiarezza. Per risolvere questa problematica, la Commissione europea stabilisce come obiettivo della direttiva quello di garantire un accesso equivalente alle autorit‡ di contrasto di tutti gli Stati Schengen alle informazioni disponibili negli altri Stati membri, per mezzo di regole precise, coerenti e comuni. La Commissione europea sottolinea tuttavia l’importanza di rispettare i diritti fondamentali nel quadro degli scambi, in particolare le norme vigenti in materia di protezione dei dati.

La seconda esigenza rilevata dalla Commissione europea riguarda la creazione di strutture comuni e strumenti efficaci per lo scambio di informazioni. PoichÈ gli Stati Schengen sono liberi di organizzarsi come lo desiderano, esiste una grande diversit‡ nelle strutture, nelle funzioni, nei mezzi e nelle capacit‡ dei settori delle autorit‡ di contrasto responsabili dello scambio di informazioni, in particolare per quanto concerne i punti di contatto unici o SPOC. Alcuni SPOC non dispongono delle strutture necessarie che consentano loro di scambiare in modo efficiente le informazioni con gli altri Stati. La Commissione europea sottolinea innanzitutto il mancato accesso a determinate banche dati nazionali o europee e il conseguente ritardo nella trasmissione delle informazioni. Inoltre i termini previsti nell’iniziativa svedese spesso non vengono rispettati laddove sia richiesta un’autorizzazione giudiziaria per procedere allo scambio di informazioni. Nella stessa direttiva, la Commissione europea menziona l’obiettivo di armonizzare gli standard minimi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza da parte degli SPOC.

La terza esigenza constatata dalla Commissione europea riguarda la creazione di una prassi comune per i canali di comunicazione attualmente esistenti per scambiare informazioni tra Stati Schengen. La diversit‡ dei canali di comunicazione oggi in uso conduce regolarmente a una duplicazione delle richieste, a ritardi ingiustificati e, in determinati casi, alla perdita di informazioni. Inoltre Europol riceve soltanto sporadicamente copia delle richieste di informazioni, anche laddove queste ultime rientrino nel suo mandato. Nella direttiva (UE) 2023/977 la Commissione europea propone di porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione definendone uno a priori, rafforzando al contempo il ruolo di Europol quale piattaforma centrale per lo scambio di informazioni sulla criminalità all’interno dell’Unione europea, a condizione che i reati rientrino nel suo mandato.

La direttiva Ë stata notificata alla Svizzera il 25 aprile 2023 come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note concernente il recepimento di tale direttiva, con riserva di approvazione da parte del

4 Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.