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Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 6 pagine

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Approvazione dello scambio di note tra

la Svizzera e l’UE concernente

il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 98b cpv. 1 lett. bbise d

1D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

bbis. esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità dei documenti di viaggio e verificare la qualità e l’esattezza dei documenti forniti;

d. rilevare i dati biometrici;

Art. 102bbisControllo dell’identità del titolare di un documento di viaggio

Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio per verificare l’identità del titolare o l’autenticità del documento:

a. il Corpo delle guardie di confine;

b. le autorità cantonali e comunali di polizia;

c. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;

d. le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni.

Art. 102c Utilizzo di dati del documento di viaggio

Le rappresentanze svizzere all’estero, le missioni e i terzi incaricati possono estrarre da un documento di viaggio munito di un microchip i dati personali dei richiedenti il visto figuranti nella zona a lettura ottica, compresa l’immagine del volto, e trasferirli alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE o al sistema nazionale d’informazione visti per utilizzarli nel quadro della procedura di rilascio del visto.

5 RS 142.20