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Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 6 pagine
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Approvazione dello scambio di note tra
la Svizzera e l’UE concernente
il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato (art. 2)
Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 98b cpv. 1 lett. bbise d
1D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
bbis. esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità dei documenti di viaggio e verificare la qualità e l’esattezza dei documenti forniti;
d. rilevare i dati biometrici;
Art. 102bbisControllo dell’identità del titolare di un documento di viaggio
Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio per verificare l’identità del titolare o l’autenticità del documento:
a. il Corpo delle guardie di confine;
b. le autorità cantonali e comunali di polizia;
c. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;
d. le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni.
Art. 102c Utilizzo di dati del documento di viaggio
Le rappresentanze svizzere all’estero, le missioni e i terzi incaricati possono estrarre da un documento di viaggio munito di un microchip i dati personali dei richiedenti il visto figuranti nella zona a lettura ottica, compresa l’immagine del volto, e trasferirli alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE o al sistema nazionale d’informazione visti per utilizzarli nel quadro della procedura di rilascio del visto.