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Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 6 pagine

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra

la Svizzera e l’UE concernente

il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina

1Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/22266, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.

Titolo prima dell’art. 109a

Sezione 1 Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS), piattaforma per la domanda di visto dell’UE e sistema nazionale visti (ORBIS)

Art. 109a cpv. 1, nota a piè di pagina

1Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/20087.

Art. 109abisPiattaforma per la domanda di visto dell’UE

1La piattaforma per la domanda di visto dell’UE collegata a una copia del C-VIS permette di depositare per via elettronica le domande di visto Schengen per soggiorni di breve durata, di esaminare se sono ricevibili e a quale Stato compete il trattamento.

2Le domande di visto per soggiorni di breve durata sono depositate tramite la piattaforma per la domanda di visto dell’UE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe a questo principio.

3Non appena l’autorità svizzera competente per il rilascio del visto conferma la propria competenza e la ricevibilità della domanda, la piattaforma per la domanda di visto dell’UE trasmette elettronicamente i dati al sistema nazionale visti (art. 109b).

4La decisione relativa a rilascio, rifiuto, annullamento, revoca, proroga e conferma del visto per soggiorni di breve durata è notificata al richiedente il visto tramite la piattaforma per la domanda di visto dell’UE. Non si applicano gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA).

6Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre

2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

7Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,

concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

8 RS 172.021