Progetto

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Approvazione dello scambio di note tra

la Svizzera e l’UE concernente

il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 «%ASFF_YYYY_ID»

5Il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA per la procedura di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell’UE per quanto concerne:

a. la trasmissione di atti scritti e la notificazione della decisione per via elettronica (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bisPA);

b. la possibilità di presentare atti non redatti in una lingua ufficiale; il procedimento si svolge in una lingua ufficiale (art. 33a PA).

Art. 109aterAccesso alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE

Le autorità e i terzi seguenti hanno accesso ai dati della piattaforma per la domanda di visto dell’UE:

a. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali e comunali di migrazione competenti per il rilascio dei visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali, per esaminare la ricevibilità della domanda e verificare se il trattamento della stessa è di loro competenza;

b. i terzi incaricati, nel quadro dei loro compiti secondo l’articolo 98b;

c. i richiedenti il visto e le persone autorizzate, per depositare una domanda di visto, seguire gli sviluppi della procedura e verificare la validità del visto concesso;

d. gli attori pubblici e privati in contatto con il titolare del visto, per verificare il visto.

Art. 109b cpv. 2 lett. a, f e g e 3, nota a piè di pagina

2Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, prorogati o confermati;

f. dati relativi ai documenti di viaggio;

g. documenti giustificativi per la domanda di visto.

3Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/20089.

9 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 109a cpv. 1.