Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Le decisioni di prima istanza concernenti i visti sono in seguito notificate mediante la piattaforma europea. Negli atti normativi europei sono state dunque integrate nuove regole in materia di notifica. Una volta che una decisione è disponibile, il richiedente riceve una notifica e può accedere alla piattaforma europea per consultarla. Se il richiedente prende atto della decisione entro un termine di otto giorni, fa stato la data effettiva della sua presa di conoscenza. Se invece il richiedente lascia trascorrere tale termine senza accedere alla piattaforma, l’ottavo giorno sarà considerata la data in cui la persona in questione ha preso atto della decisione. La digitalizzazione prevista dal presente regolamento tange unicamente le procedure nazionali di prima istanza.
La Svizzera intende ad ogni modo emettere in forma digitale anche i visti per soggiorni di lunga durata in virtù della modifica ad hoc della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS) prevista dal regolamento 2023/2667.
Il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schengen implica una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).
Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede inoltre modifiche non direttamente correlate alla digitalizzazione delle domande di visto, ma legate alla liberalizzazione dei visti di transito aeroportuale, al rispetto dei diritti di soggiorno dei beneficiari dell’accordo tra l’UE e il Regno Unito di Gran Bretagna relativo ai diritti acquisiti in seguito al recesso della Gran Bretagna (accordo di recesso UE – Regno Unito) nonché agli strumenti armonizzati utili ai fini del deposito di domande di visto.