Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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5.7 Protezione dei dati
La Commissione europea ha elaborato il presente regolamento con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), il quale ha espresso il suo parere in data 21 giugno 202241, da cui emerge che il regolamento in questione è conforme al diritto in materia di protezione dei dati dell’UE. Il GEPD ha tuttavia chiesto di verificare la necessità di includere l’indirizzo IP tra i dati registrati al momento della presentazione di una domanda di visto mediante la piattaforma europea, ricordando inoltre l’importanza di informare le persone interessate sul trattamento dei loro dati personali.
Il regolamento dell’UE non prevede regole specifiche di protezione dei dati, in quanto modifica principalmente il regolamento VIS e il codice dei visti. Il regolamento VIS include già oggi un intero capitolo dedicato alla protezione dei dati e alle relative attività di vigilanza. Il controllo del GEPD è pertanto garantito. In Svizzera, l’IFPDT assume una funzione di controllo paragonabile (art. 111g LStrI e art. 102d LAsi, RS 142.31). Come gli altri Stati Schengen, la Svizzera deve dunque assicurare che la registrazione dei dati nel VIS e il trattamento dei dati sulla nuova piattaforma europea avvengano conformemente alla legge. L’articolo 120d LStrI prevede sanzioni in caso di trattamento indebito.
I diritti d’accesso delle autorità sono disciplinati in maniera esaustiva nei regolamenti notificati dall’UE. L’accesso ai dati deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e può essere accordato unicamente se, nel caso in questione, le autorità competenti necessitano dei dati consultati per svolgere i propri compiti. La revisione totale della LPD, entrata in vigore il 1° settembre 2023, recepisce i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati per tutti gli organi federali. La LPD tiene inoltre pienamente conto del regolamento generale sulla protezione dei dati42, pur non avendone formalmente recepito i requisiti in quanto non si tratta di uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Il principio dell’equivalenza con il diritto europeo è quindi rispettato. Il presente disegno è peraltro conforme ai principi della LPD e in particolare ai suoi articoli 6, 34 capoverso 2 lettera a e 43 capoverso 4 (RS 235.1).
41 Parere 13/2022 sulla proposta di regolamento per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (non disponibile in italiano): 2022-06-21_opinion_regulation_on_the_digitalisation_of_the_visa_procedure_fr.pdf (europa.eu)
42 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.