Progetto
Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 31c Apertura della procedura
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Questa esamina la documentazione e, se del caso, chiede di completarla.
Art. 31d Picchettamento
1Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.
2Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito della domanda, all’autorità competente per l’approvazione dei piani.
3Agli altri atti preparatori, all’eliminazione delle divergenze e per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all’articolo 15 LEspr9. Circa le obiezioni di terzi decide l’autorità competente per l’approvazione dei piani.
Art. 31e Parere dei Cantoni, pubblicazione e deposito della domanda
1L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati può prorogare tale termine.
2La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente per 30 giorni.
Art. 31f Opposizione
1Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della PA10 può, durante il termine di deposito della domanda, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr11 può, durante il termine di deposito della domanda, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
3I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
9RS 711
10 RS 172.021
11 RS 711