Progetto
Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 31m Allineamenti
1Su richiesta del CERN, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può determinare degli allineamenti per assicurare i terreni necessari alle costruzioni e agli impianti del CERN. Le autorità federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati.
2Gli allineamenti sono vincolati all’esistenza della costruzione o dell’impianto e decadono con la rimozione senza sostituzione di questi ultimi.
3Gli allineamenti possono essere determinati solo sulla base dei piani approvati.
4Le decisioni concernenti la determinazione o la soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati.
Art. 31n Ricorso
1Le decisioni emanate dall’autorità competente per l’approvazione dei piani possono essere impugnate mediante ricorso:
a. per violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
b. per accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
2Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 56 Esecuzione
1Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2Può emanare disposizioni di esecuzione che disciplinano in particolare:
a) la procedura di approvazione dei piani;
b) le prescrizioni edilizie da rispettare per proteggere le persone e l’ambiente;
c) gli emolumenti da riscuotere per le attività connesse all’approvazione dei piani e al piano settoriale.