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Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 7 pagine

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Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 31j Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso

anticipata

1Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani, è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr13.

2Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il resto, si applica l’articolo 76 LEspr.

Art. 31k Costruzioni e impianti soggetti al diritto cantonale

1L’edificazione e la modifica di costruzioni e impianti che non costituiscono principalmente uno sviluppo territoriale del CERN o che non rivestono un’importanza strategica sono soggette al diritto cantonale. In caso di dubbio sull’assoggettamento al diritto cantonale, l’autorità competente per l’approvazione dei piani decide la procedura da applicare.

2L’autorità cantonale verifica la compatibilità delle costruzioni e degli impianti che autorizza con le procedure di approvazione dei piani dell’autorità competente per l’approvazione dei piani.

3L’autorità cantonale informa l’autorità competente per l’approvazione dei piani sulle autorizzazioni edilizie rilasciate.

Art. 31l Determinazione di zone riservate

1Al fine di assicurare la disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione di costruzioni e impianti del CERN, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può determinare, d’ufficio o su richiesta del CERN, del Cantone o del Comune, delle zone riservate con un perimetro ben delimitato.

2Le autorità federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari spetta ai Cantoni.

3Le zone riservate possono essere determinate per una durata massima di cinque anni. Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

4Le decisioni concernenti la determinazione o la soppressione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati.

13 RS 711