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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Disposizioni particolari: 1. La notifica delle cause di morte
avviene in forma elettronica o postale da parte del medico direttamente all’UST.
2. Nel caso in cui il decesso è legato ad una malattia trasmissibile sottoposta all’obbligo di notifica conformemente all’ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (OEp;
RS 818.101.1), l’UST trasmette all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i dati ad esso necessari per l’esecuzione dei propri compiti (conformemente all’art. 61 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (legge sulle epidemie; LEp; RS 818.101). L’UFSP non è autorizzato a comunicare ad altri i dati personali. Esso li distrugge al termine della loro utilizzazione.
3. Dopo il loro trattamento, i documenti di rilevazione possono essere conservati per essere utilizzati dalla ricerca medica (art. 58 Lep).
4. L’UST può trasmettere al medico competente, su espressa domanda degli interessati, le richieste di complementi d’informazione presentate da servizi statistici, ricercatori o centri di ricerca.
05.03. (58-62, 193-194) Rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria
Organo responsabile: Ufficio federale di statistica
Oggetto: dati dei fornitori di prestazioni dell’assi-
stenza sanitaria relativi a: attività, personale, pazienti, prestazioni, fatturazione, costi di produzione e i prodotti secondo la contabilità analitica, costi e ricavi della contabilità finanziaria (compresi salari e immobilizzazioni), nonché dati necessari per il calcolo degli indicatori di qualità dell’assistenza ai pazienti