Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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essere resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette. Pertanto, quando non è più necessario disporre di dati personali per il trattamento a scopi di ricerca, pianificazione o statistica, questi devono essere resi anonimi. La condizione è soddisfatta anche se la comunicazione avviene in forma pseudonimizzata e la chiave per reidentificare la persona resta presso colui che ha trasmesso i dati (anonimizzazione di fatto). Ciò risulta già, di principio, dalla prescrizione di cui all’art. 6 capoverso 4 LPD. Una violazione di quest’ultima comporta, ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 lettera a LPD, una lesione della personalità che può tuttavia essere giustificata da uno dei motivi definiti all’articolo 31 LPD. La disposizione di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera e numero 1 LPD consente di giustificare una violazione dell’articolo 6 capoverso 4 LPD con un trattamento a fini di ricerca, di pianificazione o di statistica solo se sono soddisfatte determinate condizioni supplementari: i dati personali degni di particolare protezione comunicati a terzi devono essere comunicati in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate (n. 2). La comunicazione a terzi di dati personali degni di particolare protezione comporta anch’essa di per sé una lesione della personalità (art. 30 cpv. 2 lett. c LPD) che può essere giustificata solo da uno dei motivi previsti dall’art. 31. La disposizione di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera e numero 2 esclude ora che la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione non anonimizzati sia giustificata dal fatto che avvenga a fini di ricerca, di pianificazione o di statistica. Infine, come finora, i risultati possono essere pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate (n. 3).
Allegato:
Esempio di scheda informativa RIFOS