Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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Sono in corso numerosi progetti che mirano a portare l’amministrazione nell’era digitale sgravando al tempo stesso persone fisiche e giuridiche14. Affinché questi progetti siano portati a termine con successo, è indispensabile che l’amministrazione tratti i dati in questione in modo efficace, anche nel settore della statistica pubblica, anch’essa soggetta al principio once only.

Le disposizioni legali attuali relative ai lavori di collegamento sono formulate in maniera relativamente restrittiva e in diversi casi si sono rivelate limitanti nella pratica, talvolta intralciando la realizzazione di progetti. Devono pertanto essere adeguate e, in alcuni settori, allentate a condizioni chiaramente definite.

Infine, le responsabilità attribuite in questa ordinanza non corrispondono più sempre alla realtà. Ciò è dovuto in parte all’evoluzione del processo di collegamento a seguito delle esperienze acquisite oltre che alla riorganizzazione dell’UST (modifica degli art. 2 cpv. 4 ed ev. 3 e art. 3 cpv. 3). L’ordinanza del DFI riveduta sarà inviata contemporaneamente alla presente ordinanza nel corso della seconda consultazione degli uffici.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna ripercussione.

4.2 Altre ripercussioni

Non vi sono altre ripercussioni.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La revisione totale rimane iscritta nel quadro del diritto costituzionale, dell’articolo 65 Cost.

5.2 Forma dell’atto da adottare

La presente ordinanza non disciplina diritti e doveri fondamentali. Essa si limita a riassumere le due ordinanze sull’esecuzione delle rilevazioni statistiche federali e sull’organizzazione della statistica federale, riformulando in parte alcune disposizioni nel quadro delle competenze di cui all’articolo 65 Cost. e nella LStat per tenere conto della digitalizzazione dell’Amministrazione. L’ordinanza nella sua forma attuale resta quindi il livello normativo adeguato.

14 Amministrazione digitale svizzera (ANS), principio once only, principio dell’utilizzo multiplo dei dati, gestione comune dei dati di base della Confederazione, TDT 45/47