Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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5.3 Freno alle spese
Il progetto non prevede sovvenzioni, crediti d’impegno o limiti di spesa che comportino nuove spese una tantum superiori a 20 milioni di franchi svizzeri o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi svizzeri.
5.4. Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza informatica, occorre sottolineare i seguenti punti: l’Ufficio federale di statistica, nel quadro delle sue attività legate alla scienza dei dati e all’impiego dell’intelligenza artificiale, rispetta le linee guida per la Confederazione in materia di intelligenza artificiale15 approvate dal Consiglio federale il 25 novembre 2020. Il catalogo delle prestazioni di servizi offerte dal DSCC (UST) è pubblico e garantisce quindi la trasparenza dei servizi offerti. I diversi mandati assegnati al DSCC (UST) in qualità di mandatario non esulano mai dalle prestazioni succitate e sono sistematicamente documentati per via elettronica. Le norme sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica sono inoltre applicate in modo rigoroso e sistematico a tutti i mandati ricevuti dal DSCC. I processi interni messi in atto garantiscono che il trattamento dei dati sia monitorato e tracciabile (per esempio, processi e linee guida per il collegamento dei dati).
Per quanto riguarda la statistica federale, l’articolo 16 LStat stabilisce che la protezione dei dati per tutti i lavori statistici è disciplinata da tale legge e dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati che riguardano il trattamento a fini di ricerca, pianificazione e statistica (e dal 1° settembre 2023 dalle disposizioni della nuova legge federale sulla protezione dei dati). Inoltre, l’articolo 37 della presente ordinanza specifica le regole applicabili in materia di protezione e sicurezza dei dati, nonché i requisiti per l’elaborazione di regolamenti sul trattamento (cfr. sopra).
Per ogni nuova prestazione di servizio, con o senza l’uso dell’intelligenza artificiale, viene effettuata un’analisi della situazione della protezione e della sicurezza dei dati e i processi interni attuati vengono rispettati rigorosamente.
Dall’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati il 1° settembre 2023 è possibile specificare quanto segue in relazione alle disposizioni applicabili al trattamento dei dati (art. 31 cpv. 2 lett. e LStat):
è stato leggermente inasprito il motivo giustificativo per il trattamento di dati personali per scopi impersonali, in particolare nel quadro della ricerca, della pianificazione o della statistica. Il trattamento dei dati per tali fini è ora autorizzato soltanto se sono soddisfatte le condizioni dei numeri da 1 a 3 (dell’art. 31 cpv. 2 lett. e LPD). La regolamentazione deve rafforzare la tutela dei dati degni di particolare protezione. Questa misura tiene conto delle opportunità offerte dai big data e della crescente importanza del digitale nella vita quotidiana, che implica al contempo un aumento del numero di trattamenti di dati degni di particolare protezione. Secondo il numero 1, i dati personali devono
15 https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2020/11/leitlinie_ki.pdf.download.pdf/Leitlinien%20K%C3%BCnstliche%20Intelligenz%20-%20IT.pdf