Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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gnata come organo responsabile del rilevamento dei dati fiscali. È tuttavia possibile menzionare l’UST quale organo responsabile. Per questo motivo vengono proposte due soluzioni (segnate come soluzione 1 e soluzione 2 nell'allegato 2 del disegno di atto legislativo).
09.16 Indagine sull’indice dei prezzi di acquisto degli operatori della
produzione agricola: l’indice dei prezzi di acquisto degli operatori della produzione agricola permette di seguire le variazioni dei prezzi dei mezzi di produzione agricola. Inoltre, l’indice è utilizzato per stimare le spese dei conti economici dell’agricoltura nell’anno in corso e rientra nel mandato di prestazioni statistiche agricole e alimentari per la legislatura 2020–2023. È cofinanziato dall’Ufficio federale dell’agricoltura.
09.17 Indagine sulla produzione vegetale: queste informazioni consentono di produrre previsioni e statistiche sulla produzione vegetale. Si tratta di una statistica di base che rientra nei conti economici dell’agricoltura, nel bilancio alimentare e nel bilancio foraggero.
09.49 Rilevazione «SI AMV prescrizioni di antibiotici per gli animali in
Svizzera»: Questo sistema d’informazione, che permette di registrare le prescrizioni di antibiotici per scopi veterinari, è parte integrante della strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR). L’obiettivo di tutti i progetti StAR è di garantire a lungo termine l’efficacia degli antibiotici (cfr. anche l’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria [O-SIAMV, RS 812.214.4]).
Dal 1° gennaio 2019 i veterinari registrano scrupolosamente le loro prescrizioni di antibiotici nel SI AMV. La banca dati consente di valutare l’intensità di trattamento degli animali da reddito e da compagnia. I dati forniscono anche informazioni sull’efficacia delle misure adottate, come il miglioramento del clima nelle stalle, l’adeguatezza delle misure d’igiene o l’efficacia dei vaccini utilizzati a scopo preventivo.
Sarà inoltre possibile individuare i settori in cui sono necessari ulteriori provvedimenti. Ciò consentirà di fornire informazioni e consigli mirati e di effettuare confronti regionali, nazionali e internazionali sulla quantità di antibiotici utilizzati e sull’intensità del trattamento.
Art. 3.7 Disposizioni d’esecuzione Ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici
Necessità della revisione
Dall’entrata in vigore di questa ordinanza dipartimentale il 15 gennaio 2014, l’UST ha realizzato numerosi progetti di collegamento di dati e ha quindi acquisito una solida esperienza in materia. Questa esperienza suggerisce, oltre alle modifiche alla nuova ordinanza sul trattamento dei dati, anche alcune modifiche di lieve entità alle basi legali contenute nell’ordinanza sul collegamento di dati del DFI, in particolare per quanto riguarda le condizioni di determinati collegamenti nel quadro della produzione statistica dell’UST e il coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.