Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 9 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo Ordinanza mantello

2 Punti essenziali del progetto

Sia nel settore dei progetti di rivitalizzazione che per le misure di protezione delle foreste è previsto che l’importo delle indennità globali venga determinato in base ai criteri stabiliti nell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) e nell’ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01). Tuttavia, al momento dell’entrata in vigore delle relative disposizioni, mancavano in entrambi i settori dati sufficienti per determinare l’importo delle indennità in base a detti criteri. Pertanto, nel caso delle rivitalizzazioni e delle foreste, è stato deciso di introdurre una disposizione transitoria che stabilisce che l’indennità deve essere temporaneamente versata in funzione dell’entità della misura, ossia sulla base dei costi del progetto computabili. Queste disposizioni transitorie saranno ora valide fino al 31 dicembre 2028. I progetti di rivitalizzazione sono molto eterogenei. Differiscono in termini di dimensioni del corso d’acqua, topografia, misure realizzate e restrizioni esistenti nel perimetro del progetto. Di conseguenza, la base di dati deve essere altrettanto ampia, in modo da poter calcolare l’influsso dei suddetti fattori sui costi del progetto. Dopo la conclusione dell’attuale periodo programmatico 2020-2024 sarà possibile verificare se e in quale forma l’ammontare delle indennità globali possa essere determinato in modo adeguato secondo i criteri stabiliti nelle ordinanze. I chiarimenti saranno effettuati in stretta collaborazione con i Cantoni.

Per quanto concerne l’allacciamento forestale, invece, è possibile rinunciare a una proroga della disposizione transitoria alla modifica del 17 agosto 2016, capoverso 2. L’ammontare degli aiuti finanziari della Confederazione per l’adattamento o il ripristino di strutture di raccordo si baserà in futuro sul criterio di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera j OFo, ossia sul numero di ettari di superficie forestale raccordata. Per motivi di tracciabilità della genesi dell’articolo 43 capoverso 1 lettera j OFo, si rinuncia a un’abrogazione formale della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, capoverso 2.

4/9 054.10-00772/00002/00018/R114-1275