Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo Ordinanza mantello
4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque
Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3
Le vigenti disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, capoverso 3, dell’OPAc stabiliscono che a partire dal 2025 l’ammontare delle indennità sia determinato tenendo conto dei criteri dell’articolo 54b capoverso 1 lettere a e b OPAc (lunghezza del tratto rivitalizzato e larghezza del fondo dell’alveo). A tal fine, con l’entrata in vigore dell’articolo 54b capoverso 1, il 1° giugno 2011, è stato previsto di finanziare i progetti di rivitalizzazione sulla base di prezzi standardizzati per unità di prestazione (p. es. 5000 CHF/m di corso d’acqua con una larghezza di 10-15 m). Per stabilire questi prezzi, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) necessita dei dati dei Cantoni relativi ai progetti realizzati. I Cantoni comunicano periodicamente all’UFAM informazioni su detti progetti, aumentando così la quantità di dati a disposizione dell’Ufficio. Tuttavia, i dati disponibili non sono ancora sufficienti per stabilire prezzi standardizzati per unità di prestazione per il periodo programmatico 2025–2028. Per questo motivo, la disposizione transitoria di cui al capoverso 3 è prorogata di altri quattro anni fino al 31 dicembre 2028 (ossia di un periodo programmatico). Di conseguenza, anche l’ammontare delle indennità continuerà a essere stabilito in funzione dell’entità delle misure. Durante il periodo programmatico 2025- 2028 saranno valutati i dati esistenti e l’approccio standardizzato.
Il principio secondo cui le indennità sono stabilite anche in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell’efficacia delle misure stesse (art. 62b cpv. 3 della legge sulla protezione delle acque; LPAc; RS 814.20) sarà ancora rispettato: ai progetti che presentano un maggior spazio riservato alle acque, un buon rapporto costi-benefici e grandi benefici per le attività di svago saranno quindi versati contributi più elevati (criteri di cui all’art. 54b cpv. 1 lett. c–e OPAc). In tal modo viene mantenuto l’incentivo ad aumentare l’efficienza delle misure di rivitalizzazione dei corsi d’acqua.
4.2 Modifica dellʼordinanza sulle foreste
Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, cpv. 1
L’articolo 40a capoverso 1 OFo prevede, per i provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione, delle indennità globali stabilite in base al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta, alla superficie forestale e alla qualità della prestazione fornita. Nel quadro di una disposizione transitoria, le misure contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione sono state temporaneamente indennizzate in base all’entità e alla qualità delle misure. Poiché i Cantoni sono responsabili dell’adozione di tali misure, la Confederazione fornisce loro il sostegno necessario attraverso indennità ai sensi degli articoli da 36 a 37a della legge forestale (LFo; RS 921.0). La disposizione transitoria in questione riguarda specificamente i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione e le indennità versate secondo gli articoli 37a LPAc e 40a OPAc.
Secondo l’articolo 27 LFo, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Tuttavia, le misure per prevenire e riparare i danni alle foreste non sono il vero obiettivo. Contribuiscono soltanto a raggiungere l’obiettivo vero e proprio, ossia evitare che la funzione forestale sia messa in grave pericolo. A tal fine, occorre attuare il maggior numero di misure necessarie, ma il meno possibile.
I danni alle foreste variano notevolmente da un anno all’altro. A titolo di esempio, il volume di legno bostricato presenta negli ultimi 20 anni variazioni di un fattore superiore a 30. Inoltre, i costi variano notevolmente a seconda dell’organismo nocivo coinvolto o del tipo e dell’intensità
6/9 054.10-00772/00002/00018/R114-1275