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Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 7 pagine
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Approvazione del tipo di veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4 cpv. 7
7Per l’immatricolazione degli oggetti di cui all’allegato 1 numero 2 e dei veicoli adattati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di perizia di uno degli organi riconosciuti ai sensi dell’articolo 17.
Art. 17 Competenza
1L’esame tecnico deve essere effettuato da un organo di controllo riconosciuto nell’ambito in questione. Gli organi di controllo riconosciuti e relativi ambiti di competenza sono definiti nell’allegato 2.
2L’Ufficio federale può riconoscere altri organi per l’esecuzione di esami tecnici e assegnarli a un determinato ambito. Gli organi riconosciuti sono inseriti nell’allegato 2.
3L’Ufficio federale tiene un elenco accessibile al pubblico degli organi di controllo riconosciuti.
4Se per l’esecuzione di un determinato esame tecnico non è riconosciuto alcun organo, l’Ufficio federale stabilisce la procedura.
Art. 17a Riconoscimento
1Per essere riconosciuti, gli organi di controllo devono presentare una domanda all’Ufficio federale.
2Sono riconosciuti gli organi di controllo:
a. accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nell’ambito di competenza in questione; e
b. aventi un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi svizzeri.
3Non è necessaria un’assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 2 lettera b se la responsabilità è a carico di un’autorità statale o se l’esame è effettuato da un organo statale.
4La domanda di accreditamento deve essere presentata direttamente al SAS.
5L’accreditamento si riferisce a prescrizioni e documenti relativi agli esami, nonché ai piani di controllo ai sensi dell’articolo 19.
6Il SAS informa l’Ufficio federale in merito all’adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell’accreditamento.
Art. 17b Diritti e doveri degli organi di controllo riconosciuti
1Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 sono autorizzati a rilasciare attestazioni di controllo.
2Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 sono tenuti a comunicare all’Ufficio federale qualsiasi modifica relativa all’assicurazione di responsabilità civile.