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Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 7 pagine

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Approvazione del tipo di veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»

3Su richiesta, devono fornire all’Ufficio federale e alle autorità d’immatricolazione informazioni sui loro documenti di controllo.

Art. 17c Possibilità di notifica

1L’inserimento di un organo di controllo riconosciuto nell’allegato 2 ne consente la notifica secondo:

a. l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

b. l’Accordo del 20 marzo 19584 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.

2Per la notifica si deve presentare una domanda all’Ufficio federale. È possibile presentarla contemporaneamente alla domanda di riconoscimento.

Art. 17d Revoca del riconoscimento

1Il riconoscimento degli organi di controllo ai sensi dell’articolo 17a capoverso 2 è revocato:

a. su richiesta dell’organo di controllo riconosciuto;

b. se i requisiti di cui all’articolo 17a capoverso 2 non sono più soddisfatti; oppure

c. se l’organo di controllo non rispetta le disposizioni concernenti le prescrizioni e i documenti relativi agli esami nonché i piani di controllo di cui all’articolo 19 capoversi 1–3.

2L’Ufficio federale dispone la revoca del riconoscimento e delle relative notifiche di cui all’articolo 17c. Il ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

Art. 18 cpv. 1

1Il richiedente deve affidare l’esame a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17.

Art. 19 Prescrizioni e documenti relativi agli esami nonché piani di con-

trollo

1Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami nonché i piani di controllo sono retti:

3 RS 0.946.526.81

4 RS 0.741.411