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Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 7 pagine

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Approvazione del tipo di veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»

a. dall’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati;

b. dalla presente ordinanza;

c. dalle istruzioni basate sull’OETV e sulla presente ordinanza nonché da ulteriori regolamentazioni ufficiali relative agli esami tecnici.

2Se le prescrizioni e i documenti relativi agli esami di cui al capoverso 1 non sono disponibili, gli esami sono eseguiti in base ai piani di controllo degli organi riconosciuti ai sensi dell’articolo 17.

3I piani di controllo e il loro aggiornamento sono soggetti all’approvazione dell’Ufficio federale.

4L’Ufficio federale approva i piani di controllo direttamente o con il coinvolgimento di altri servizi.

5I costi per l’approvazione del piano di controllo sostenuti dall’Ufficio federale e da eventuali altri servizi sono a carico del relativo organo di controllo.

Art 26 cpv. 2

2L’esame della conformità è eseguito dall’Ufficio federale sulla base di documenti e giustificativi o in collaborazione con il competente organo di controllo, riconosciuto ai sensi dell’articolo 17.

Art. 44 lett. d

È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:

d. chiunque non rispetti i propri obblighi connessi al riconoscimento di cui all’articolo 17b capoversi 2 e 3.

Art. 47a Disposizione transitoria della modifica del gg mm 20xx

Gli organi di controllo ai sensi dell’articolo 17 riconosciuti prima del [data entrata in vigore] devono applicare le disposizioni di cui all’articolo 17a capoverso 2 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

II

L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ....

5 RS 741.41