Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
bisognerebbe anche agevolare l’accesso ai «point of care». AHS, PINK CROSS e SGCH concordano con entrambi i punti. Economiesuisse e SVV salutano la soppressione del divieto di principio per i test fai da te nonché la loro liberalizzazione. KomABC si dice d’accordo con la proposta, ma chiede la cancellazione del verbo «vietare».
ABUK, ALETHEIA, AS e LIBERTÉ esigono lo stralcio dell’articolo e criticano le possibilità di divieto e di limitazione estese del Consiglio federale. LB chiede che sia chiarito il processo decisionale del Consiglio federale per i casi di questo tipo e sottolinea che, per quanto riguarda la procedura di omologazione di medicamenti, deve essere data la priorità alla sua sicurezza rispetto alla sua semplificazione e accelerazione. Se queste richieste non vengono soddisfatte, l’attore reclama la soppressione dell’articolo. LV esige lo stralcio dell’articolo e critica l’attitudine delle autorità federali che per mancanza di fiducia nei confronti della popolazione prevedono la possibilità di vietare i test fai da te. MV domanda la soppressione senza sostituzione dell’articolo.
Intergenerika, scin e SVDI chiedono che questa regolamentazione valga solo in caso di situazione straordinaria. A loro parere è inoltre necessario precisare il significato dell’espressione «mettere in pericolo la salute pubblica» e va stralciata la possibilità di vietare la dispensazione alla popolazione di dispositivi medici per l’individuazione delle malattie trasmissibili. PTK condivide la necessità di chiarire l’articolo e in particolare la formulazione « mettere in pericolo la salute pubblica».
GRIP e VIPS non condividono la proposta e ritengono che la dispensazione di dispositivi medici debba competere esclusivamente ai fornitori di prestazioni, dato che solo gli specialisti sono in grado di valutare i requisiti di un dispositivo in termini di qualità e di sicurezza. Considerano tuttavia opportune le raccomandazioni di aggiornamento professionale.
SBK e SVBG auspicano una formulazione più chiara dell’articolo, dato che lo ritengono comprensibile solo grazie al rapporto esplicativo.
SSPH+ e SPHD chiedono che il Consiglio federale sia tenuto a occuparsi anche del corrispondente sistema d’informazione.
GE approva l’autorizzazione della dispensazione alla popolazione di test fai da te nonché la possibilità di vietarli se mettono in pericolo la salute pubblica. Il Cantone sottolinea tuttavia che l’abrogazione del divieto di dispensazione al pubblico di dispositivi diagnostici in vitro e le sue conseguenze comportano rischi che non vanno sottovalutati: per esempio, un test fai da te destinato a individuare un batterio potrebbe aumentare la prescrizione di antibiotici e favorire quindi le antibiotico-resistenze. GE chiede infine che le istituzioni autorizzate a fornire tali test fai da te siano tenute a seguire una formazione specifica per ogni nuovo test di questo tipo immesso sul mercato.
Art. 49b
1Il Consiglio federale può stabilire i requisiti del documento che certifica una vaccinazione, il risultato di un test o una guarigione nonché i processi di emissione. Stabilisce per quali agenti patogeni sono emessi tali certificati.
2Il certificato è rilasciato su richiesta.
3Deve essere personale e non falsificabile. Deve essere concepito in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità. Deve poter essere utilizzato per entrare in altri Paesi e uscirne, sempre che sia possibile con un onere tecnico e finanziario proporzionato.
4Il Consiglio federale disciplina chi è competente per l’emissione del certificato.
5La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per l’emissione dei certificati e la loro verifica. Il Consiglio federale può prevedere una partecipazione dei Cantoni alle spese.
6Il Consiglio federale disciplina l’assunzione delle spese per l’emissione del certificato da parte dei richiedenti nonché l’indennizzo per gli emittenti.
GDK, AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR,
VD, VS, ZG e VKS sono contrari a una partecipazione dei Cantoni alle spese, poiché questi non esercitano alcun influsso sul sistema che è gestito dalla Confederazione; una loro partecipazione finanziaria non sarebbe quindi giustificata. GDK, AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE,