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Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 7 pagine
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Art. 35 cpv. 2 lett. hter
2 Con il supplemento rete sono finanziati:
hter. i contributi d’investimento di cui all’articolo 34a;
Art. 36 cpv. 1 lett. d
1 Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:
d. una quota massima di 20 milioni di franchi all’anno per i contributi d’investimento secondo l’articolo 34a.
Art. 38 cpv. 1 lett. c
1 Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:
c. dell’undicesimo anno dall’entrata in vigore della modifica del [data della presente modifica]: per i contributi d’investimento secondo l’articolo 34a.
Art. 55a Informazione dell’opinione pubblica
L’UFE informa l’opinione pubblica sulla situazione attuale e sull’evoluzione temporale:
a. del consumo di energia;
b. della produzione di energia;
c. delle riserve di energia in Svizzera e all’estero;
d. dell’importazione e dell’esportazione di energia;
e. delle capacità di trasporto transfrontaliere;
f. dei prezzi dell’energia;
g. delle circostanze che possono influire sulle lettere a-f.
Art. 56 cpv. 1 frase introduttiva, lett. ebis e k nonché cpv. 2
1 Le informazioni, i dati personali e i dati di persone giuridiche necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all’articolo 55, per l’informazione dell’opinione pubblica di cui all’articolo 55a e per valutazioni statistiche sono resi noti all’UFE, su richiesta, da:
ebis. l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese;
k. i gruppi di bilancio.
2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari. Può richiedere ad altri servizi di fornire dati all’UFE.