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Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 7 pagine

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Art. 35 cpv. 2 lett. hter

2 Con il supplemento rete sono finanziati:

hter. i contributi d’investimento di cui all’articolo 34a;

Art. 36 cpv. 1 lett. d

1 Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:

d. una quota massima di 20 milioni di franchi all’anno per i contributi d’investimento secondo l’articolo 34a.

Art. 38 cpv. 1 lett. c

1 Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

c. dell’undicesimo anno dall’entrata in vigore della modifica del [data della presente modifica]: per i contributi d’investimento secondo l’articolo 34a.

Art. 55a Informazione dell’opinione pubblica

L’UFE informa l’opinione pubblica sulla situazione attuale e sull’evoluzione temporale:

a. del consumo di energia;

b. della produzione di energia;

c. delle riserve di energia in Svizzera e all’estero;

d. dell’importazione e dell’esportazione di energia;

e. delle capacità di trasporto transfrontaliere;

f. dei prezzi dell’energia;

g. delle circostanze che possono influire sulle lettere a-f.

Art. 56 cpv. 1 frase introduttiva, lett. ebis e k nonché cpv. 2

1 Le informazioni, i dati personali e i dati di persone giuridiche necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all’articolo 55, per l’informazione dell’opinione pubblica di cui all’articolo 55a e per valutazioni statistiche sono resi noti all’UFE, su richiesta, da:

ebis. l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese;

k. i gruppi di bilancio.

2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari. Può richiedere ad altri servizi di fornire dati all’UFE.