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Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 7 pagine
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2ter I partecipanti di cui ai capoversi 2 lettera b e 2bis ricevono un corrispettivo come segue:
a. i gestori di impianti di stoccaggio: per la detenzione di energia;
b. i gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione: per la disponibilità del proprio impianto ai fini della riserva di energia elettrica;
c. i grandi consumatori con un potenziale di riduzione della domanda: per la messa a disposizione della riduzione della domanda.
3 La ElCom stabilisce le dimensioni e gli altri valori di base della riserva idroelettrica (cpv. 2 lett. a) e della riserva rimanente (cpv. 2 lett. b e 2bis) e sorveglia l’attuazione della riserva di energia elettrica.
6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere in particolare:
h. il coordinamento del prelievo della riserva di energia elettrica con misure dell’approvvigionamento economico del Paese in modo da poter fronteggiare le situazioni di approvvigionamento critiche con lo strumento dalle ripercussioni minori.
Art. 8b Disposizioni relative alla partecipazione alla riserva di energia
elettrica di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di
emergenza e impianti di cogenerazione
1 Le centrali elettriche di riserva possono produrre elettricità solamente per la riserva di energia elettrica e non per il mercato. I relativi gestori devono garantire la massima disponibilità possibile della propria centrale.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può imporre la partecipazione alla riserva di energia elettrica ai gestori di centrali elettriche di riserva idonee, se ai fini della partecipazione le gare pubbliche non consentono di acquisire un numero sufficiente di centrali elettriche di riserva a fronte di corrispettivi adeguati.
3 I gestori degli impianti di trasporto in condotta stabiliscono condizioni trasparenti e adeguate per l’utilizzo delle condotte da parte delle centrali elettriche di riserva.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare può emanare prescrizioni concernenti:
a. le dimensioni minime e massime (art. 8a cpv. 3) della riserva ai sensi dell’articolo 8a capoversi 2 lettera b e 2bis;
b. la procedura per la determinazione dei partecipanti, nell’ambito della quale può prevedere in particolare che:
1. le gare pubbliche siano effettuate non dalla società nazionale di rete, bensì dal DATEC,
2. i partecipanti siano determinati non attraverso gare pubbliche, bensì attraverso una procedura diversa;