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Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 7 pagine

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c. i gestori presentano attestati per la riduzione delle emissioni in Svizzera oppure attestati internazionali per l’ammontare delle emissioni di gas serra causate dall’utilizzo di combustibili per la produzione di elettricità.

2 Il Consiglio federale stabilisce i limiti di potenza e le esigenze minime e definisce le informazioni che deve contenere la domanda.

Art. 32b

Abrogato

Art. 49b Disposizione transitoria della modifica del …

I gestori di impianti di cogenerazione possono richiedere entro la fine del 2027 la restituzione del restante 40 per cento della tassa sul CO2 di cui all’articolo 32b capoverso 2 secondo il diritto previgente, se dimostrano alla Confederazione che, per l’ammontare di tali risorse, hanno adottato misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l’efficienza energetica di impianti che prelevano elettricità o calore dall’impianto di cogenerazione in questione.

2. Legge del 30 settembre 20166 sull’energia

Inserire prima del titolo del capitolo 7

Art. 34a Contributo d’investimento per gli impianti di cogenerazione forza-

calore

1 Per la realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione forza-calore è possibile beneficiare di un contributo d’investimento secondo il capitolo 5.

2 Per beneficiare di un contributo d’investimento l’impianto di cogenerazione forzacalore deve soddisfare le seguenti condizioni:

a. funzionare a pilotaggio termico ed essere parte di una nuova rete termica inclusa nel piano direttore; se è parte di una rete termica esistente, deve sostituire o integrare una caldaia per il carico di punta a energia fossile;

b. essere in funzione principalmente nel semestre invernale;

c. essere alimentato con vettori energetici rinnovabili, partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni oppure compensare le emissioni secondo l’articolo 32a della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2.

3 Il contributo d’investimento ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. Non sussiste alcun diritto a un contributo d’investimento per la parte dell’impianto che serve alla produzione, distribuzione o allo sfruttamento del calore.

6 RS 730.0