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Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 7 pagine

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Allegato (Numero II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 23 dicembre 20114 sulla riduzione delle emissioni di CO2

Art. 19b Indennità per l’obbligo di utilizzare un determinato vettore

energetico

1 Se i gestori di impianti bicombustibili o pluricombustibili sono obbligati a utilizzare un determinato vettore energetico in base alla legge federale del 17 giugno 20165 sull’approvvigionamento economico del Paese, la Confederazione può riconoscere loro indennità a copertura dei costi generati dall’obbligo di consegnare diritti di emissione supplementari, sempreché dimostrino di subire in tal modo un pregiudizio importante, non ragionevolmente esigibile. Le indennità sono versate per la durata dell’obbligo.

2 L’ammontare delle indennità si basa sul prezzo medio dei diritti di emissione sul mercato secondario nell’Unione europea a partire dall’entrata in vigore dell’obbligo.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i casi in cui si presuppone un pregiudizio importante, non ragionevolmente esigibile e in che modo questo deve essere dimostrato.

Art. 31a

Abrogato

Art. 32a

1 Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione e che rientrano in un determinato limite di potenza, su richiesta è restituita la tassa sul CO2 applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità, se:

a. l’impianto è concepito essenzialmente per produrre calore;

b. l’impianto adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; e

4 RS 641.71

5RS 531