Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 2 lettera b

Dal 1° gennaio 2023 gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola nel calcolo ai fini dell’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il capoverso 2 lettera b è corretto di conseguenza.

Articolo 4abiscapoverso 2

Siccome l’allegato 6 disciplina soltanto le superfici per i suini, il capoverso 2 va adeguato di conseguenza.

Nella vigente ordinanza agli allegati 5 e 6 il rimando all’articolo 4a è errato e pertanto corretto con l’articolo 4abis.

Articolo 4c capoversi 1 e 2 (nuovo)

A seguito delle modifiche dell’allegato 8 «Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali» (v. sotto) vengono corretti i corrispettivi rimandi a tale allegato. Il capoverso 2 contiene un rimando all’allegato 8 numero 3 dove sono elencate le sostanze che non possono essere impiegate come prodotti biocidi.

Articolo 8 capoverso 2

Secondo il Regolamento (UE) 2018/848, per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento al massimo di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza. In Svizzera finora era consentito soltanto il 10 per cento. Questa percentuale viene aumentata al livello dell’UE. Ciò offre agli apicoltori una maggiore flessibilità per rinnovare gli apiari. Gli sciami naturali devono essere computati nel 20 per cento degli sciami non conformi alla presente ordinanza.

Articoli 13 capoverso 1 lettera b e 16 capoverso 7

A seguito delle modifiche dell’allegato 8 «Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali» (v. sotto) vengono corretti i corrispettivi rimandi all’allegato 8 numero 1.

Articolo 16a nuovo

Essendo un Paese senza sbocco sul mare, la produzione indigena di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche è molto limitata. I prodotti presenti sul mercato svizzero provengono frequentemente da Paesi dell'UE o dell'AELS e molto spesso sono già certificati conformemente al diritto dell'UE. Per questo motivo, nel nuovo articolo 16bisviene inserito un rimando statico al punto del regolamento UE dove si disciplina la produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche.

La produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche ha luogo principalmente all'estero. Il rimando statico si rivolge principalmente ad attori che si orientano fortemente sul diritto dell'UE. Per questi scopi, un rimando al diritto dell'UE è più pratico ai fini dell’attuazione rispetto alla normazione diretta nell'ordinanza sull'agricoltura biologica che non sarebbe praticamente applicata dai produttori svizzeri a causa del loro numero ridotto.

Articolo 16abis

Il presente articolo è l’articolo 16a del diritto vigente che concerne l’amministrazione dei diritti di accesso a Traces.