Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina i dettagli tecnici di diversi ambiti dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, come i concimi e i prodotti fitosanitari autorizzati, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici ammessi per le derrate alimentari, nonché le misure per garantire il rispetto dell'ordinanza sull'agricoltura biologica all'importazione.

Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sono riconosciute equivalenti alle pertinenti disposizioni dell’UE secondo l’allegato 9 dell’accordo tra Svizzera e UE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

Il 1° gennaio 2022 nell’UE è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2018/848che disciplina le basi per la produzione biologica. Sono state inoltre emanate numerose disposizioni d’esecuzione. Di conseguenza la normativa europea sul biologico vigente, cui rimanda l’allegato 9 dell’accordo agricolo, non si applica più. A seguito della revisione del diritto dell’UE in materia di produzione biologica, la Commissione europea ha avviato un processo di verifica dell’equivalenza delle pertinenti prescrizioni legali e amministrative delle due Parti allo scopo di aggiornare l’allegato 9 dell’accordo agricolo con effetto al 1° gennaio 2025. Di conseguenza, il DEFR deve eliminare tempestivamente le divergenze critiche rispetto alla nuova normativa europea sul biologico, in modo da evitare, anche in futuro, ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Per il rinnovo degli apiari è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento al massimo di api re-

gine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza (art. 8 cpv. 2).

b) Nel nuovo articolo 16bisè inserito un rimando statico al punto del Regolamento (UE) 2018/848 in

cui è disciplinata la produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche.

c) Dal 1° gennaio 2026 le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione

di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse soltanto per alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

d) Per l’alimentazione dei suini di peso superiore a 35 kg fino al 31 dicembre 2030 può essere utiliz-

zato al massimo il 5 per cento di proteina di patate non biologica (all. 5).

e) All’allegato 6 «Esigenze poste alla superficie di uscita» vengono aumentate le superfici totali mi-

nime per animale della specie suina. In Svizzera queste sono decisamente inferiori a quelle fissate dalle nuove disposizioni dell’UE. Per gli adeguamenti viene proposto un termine transitorio fino al 31.12.2029.

f) All’allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» vengono disciplinati anche gli ani-

mali da compagnia e quelli di acquacoltura.

g) All’allegato 8 «Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli im-

pianti che servono alla detenzione degli animali» sono elencate le sostanze che non possono essere impiegate come prodotti biocidi.

h) Negli allegati seguenti sono inserite nuove sostanze e/o sono adeguate voci esistenti:

• allegato 1 «Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso»

• allegato 2 «Concimi, preparati e substrati autorizzati»

• allegato 3 «Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate»