Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 4 numeri 13 e 16

Dal 1° gennaio 2025, gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati nonché le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione non rientrano più tra le superfici per la promozione della biodiversità. Questi sono realizzati come misure di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio ai sensi degli articoli 78 e 79. Secondo la disposizione transitoria dell’articolo 115h, i progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio vengono mantenuti fino a fine 2026 per poi essere sostituiti, dal 1° gennaio 2027, con i progetti per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, pertanto fino a fine 2026 possono essere ancora applicate anche le rispettive superfici per la promozione della qualità (alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati nonché superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione).

Allegato 4 numero 14.2.2

Siccome i progetti d’interconnessione sono accorpati con quelli per la qualità del paesaggio, rimane soltanto un contributo per la biodiversità sotto forma di contributo per la qualità (contributo per la qualità I e II) e la terminologia viene adeguata di conseguenza.

Allegato 4 numeri 17.1.2a, 17.1.4 e 17.1.7

L’esigenza applicata finora relativa allo schema di semina dei cereali in file distanziate si riferisce ai modelli comuni di seminatrici. La semina di cereali in file distanziate ora può essere effettuata anche con seminatrici con una distanza tra gli assolcatori di almeno 30 cm. La distanza tra gli assolcatori di questi modelli è sufficiente, da sola, a soddisfare le esigenze di questo contributo, senza ulteriore chiusura.

Per la lotta meccanica alle malerbe nelle colture di cereali in file distanziate finora era ammesso soltanto l’erpice strigliatore. Siccome l’azione di altre attrezzature è comparabile, l’esigenza può essere formulata in maniera più aperta con «regolazione meccanica delle malerbe».

La rullatura nelle colture di cereali è consigliata in particolare dopo forti gelate invernali. È consentita anche per i cereali in file distanziate. Per evitare soprattutto di mettere in pericolo le covate delle allodole, la rullatura viene limitata a un'unica operazione da effettuare prima della metà di aprile.

Allegato 4 lettera B

La lettera B è stralciata siccome il contributo per l’interconnessione e quello per la qualità del paesaggio sono accorpati in un unico contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.

Allegato 6 lettera A numero 2.5

La disposizione concernente l’isolamento in via eccezionale di animali (parto, malattia, ferite) è semplificata. La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple è ammessa a tempo determinato.

Allegato 7 numeri 3.1.1 numero 13, 3.1.2 numero 2, 3.2 e 4

Le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione nonché gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati rientrano tra le misure di progetti per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio ai sensi degli articoli 78 e 79. Pertanto vengono stralciati dal presente allegato. Anche il contributo per l’interconnessione e quello per la qualità del paesaggio possono essere stralciati.

Allegato 7 numero 5a

Il contributo messo a disposizione dei Cantoni ammonta a un massimo di 250 franchi per ettaro di SAU e a un massimo di 130 franchi per CN. Non viene fissato un limite massimo come quello stabilito per i progetti per la qualità del paesaggio. La ripartizione dei fondi ai singoli progetti è di competenza dei Cantoni.