Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 8 numero 2.1.6 lettere d ed e

Siccome gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati rientrano nelle misure dei nuovi progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio, vengono controllati analogamente alle altre misure dei nuovi progetti. Sono pertanto stralciati dal presente allegato.

Allegato 8 numero 2.1a

La riduzione alla prima infrazione è pari al 10 per cento di tutti i pagamenti diretti, tuttavia almeno 500 franchi e al massimo 2000 franchi all'anno. La riduzione è raddoppiata nel primo caso di recidiva e quadruplicata a partire dal secondo. Il controllo e le eventuali sanzioni si riferiscono sempre soltanto a un anno di contribuzione, analogamente al controllo del bilancio delle sostanze nutritive.

Allegato 8 numero 2.2.3 lettere a e b

Con l’introduzione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive non sarà più necessario documentare le forniture di concime aziendale mediante bollettini di consegna ed estratti HODUFLU. Questi, pertanto, sono stralciati dalla lista dei documenti nel rispettivo punto di controllo. Al punto di controllo sul bilancio delle sostanze nutritive, per il caso di un bilancio delle sostanze nutritive lacunoso finora non era specificato un termine suppletivo. Tuttavia, la Guida «Suisse-Bilanz» contempla un termine suppletivo di dieci giorni. Di conseguenza esso viene integrato nell’ordinanza.

Allegato 8 numero 2.2.4 lettera c

Viene apportata una modifica redazionale a seguito della modifica dell’articolo 14a capoverso 1. La riduzione non subisce alcuna modifica materiale.

Allegato 8 numero 2.2.6 lettera g

Ai fini del versamento dei pagamenti diretti non è più rilevante il fatto che non si riservi una finestra di controllo quando si impiegano erbicidi in pre-emergenza nelle colture di cereali. Di conseguenza la relativa riduzione può essere stralciata.

Allegato 8 numero 2.2.9a lettere b, c e d

Nel quadro della PER si può controllare solo se i prodotti fitosanitari utilizzati sono omologati o meno. Secondo l’articolo 18 OPD, l’adempimento delle prescrizioni stabilite all’atto dell’omologazione dei prodotti fitosanitari relative al dilavamento e alla deriva non rientra affatto nella PER. Nel quadro della PER si applicano le disposizioni specifiche sul dilavamento e sulla deriva di cui all’allegato 1 numero 6.1a.4. La riduzione per inadempimento delle prescrizioni stabilite all’atto dell’omologazione relative al dilavamento e alla deriva (lett. b) non ha più una base legale e viene stralciata. Le infrazioni delle prescrizioni PER che riguardano il dilavamento e la deriva vengono invece sanzionate separatamente. Se su una superficie non si rispettano le prescrizioni contro la deriva né quelle contro il dilavamento si applicano due sanzioni di 600 franchi per ettaro ciascuna (lett. c e d). Per l’esecuzione sistematica delle esigenze PER relative al dilavamento e alla deriva, su mandato dell’UFAG, AGRIDEA elaborerà un promemoria concernente il controllo dei rispettivi oneri. Siccome anche le misure da adottare del quadro della PER tese a ridurre il dilavamento e la deriva si rifanno alle istruzioni del servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari, in questo modo viene rafforzata anche l’esecuzione dell’OPF.

Allegato 8 numeri 2.4.18 e 2.4.20

Poiché gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati nonché le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione rientrano ora nelle misure dei nuovi progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio, sono controllate come le altre misure. Pertanto sono spostati al numero 2.5.